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Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 – Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 ultimo aggiornamento all'atto: 26/03/2025 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00123) note:

Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/2013 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2025) (GU n.150 del 28-06-2013) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunità di impiego, in considerazione della gravità della situazione occupazionale;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonché di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150))

((7)) ------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti".

Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 2) che "Ai fini di cui al comma 1 è apportata una riduzione pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013".

Giurisprudenza su questa norma

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Guida legale

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