Contratto di appalto
Con il contratto di appalto una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice civile). La disciplina è contenuta negli artt. 1655 e seguenti del Codice civile; per i lavori edili si aggiungono il Testo unico dell'edilizia e le norme sulla sicurezza nei cantieri.
Contratto di appalto
MODELLO DI CONTRATTO DI APPALTO
Tra le parti:
COMMITTENTE: [nome / denominazione], C.F./P.IVA [codice], con sede in [indirizzo];
APPALTATORE: [nome / denominazione], C.F./P.IVA [codice], con sede in [indirizzo].
Art. 1 - Oggetto
L'Appaltatore si obbliga a eseguire la seguente opera/servizio: [descrizione dettagliata dei lavori], secondo il progetto e il capitolato allegati, con organizzazione dei mezzi propri e gestione a proprio rischio.
Art. 2 - Corrispettivo
Il corrispettivo è stabilito in euro [importo] (a corpo / a misura), oltre IVA, da corrispondersi con i seguenti stati di avanzamento: [modalità e scadenze di pagamento].
Art. 3 - Termini di esecuzione
I lavori avranno inizio il [data inizio] e dovranno essere ultimati entro il [data fine]. Per ogni giorno di ritardo si applica una penale di euro [importo penale].
Art. 4 - Varianti
Eventuali variazioni al progetto devono essere concordate per iscritto; l'Appaltatore non può apportare variazioni senza autorizzazione del Committente.
Art. 5 - Verifica e collaudo
Il Committente ha diritto di verificare lo svolgimento dei lavori. Al termine si procede all'accettazione/collaudo dell'opera entro [giorni] giorni.
Art. 6 - Garanzia per difformità e vizi
L'Appaltatore garantisce l'opera per le difformità e i vizi secondo i termini previsti dal Codice civile; il Committente deve denunciarli nei termini di legge.
Art. 7 - Recesso del committente
Il Committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Art. 8 - Sicurezza e responsabilità
L'Appaltatore osserva le norme in materia di sicurezza sul lavoro e risponde dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera.
Luogo e data: [luogo], [data]
Firma del Committente: ____________________ Firma dell'Appaltatore: ____________________
Base normativa
Domande frequenti
Il committente può recedere dal contratto di appalto?
Sì, in qualsiasi momento, anche dopo l'inizio dei lavori (art. 1671 Codice civile), ma deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
Chi risponde dei difetti dell'opera?
L'appaltatore risponde delle difformità e dei vizi (art. 1667 Codice civile). Il committente deve denunciarli entro 60 giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in due anni dalla consegna. Per gli edifici, in caso di rovina o gravi difetti, la responsabilità dura dieci anni (art. 1669).
Sono ammesse variazioni ai lavori?
Solo se concordate: l'appaltatore non può modificare il progetto senza autorizzazione del committente e, se il prezzo è stato fissato globalmente, non ha diritto a compensi per le variazioni non autorizzate (art. 1659). L'autorizzazione va provata per iscritto.
Che differenza c'è tra appalto a corpo e a misura?
A corpo il prezzo è fisso per l'intera opera e non cambia se le quantità reali sono diverse dal preventivo. A misura il corrispettivo si calcola sulle quantità effettivamente eseguite ai prezzi unitari pattuiti. Il modello lascia la scelta alle parti.
La penale per ritardo può essere ridotta?
Sì. Il giudice può ridurre d'ufficio la penale manifestamente eccessiva (art. 1384 Codice civile). Conviene fissare una penale proporzionata, ad esempio una percentuale giornaliera del corrispettivo con un tetto massimo.