Decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi…
Di che cosa tratta questa norma?
Decreto legislativo correttivo che modifica il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Per chi: IRCCS pubblici e privati (Fondazioni IRCCS e istituti non trasformati), direttori generali e scientifici, Regioni, Ministero della salute.
Termini:
- Adeguamento di statuti/regolamenti entro 60 giorni.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
Adotta disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 (riordino della disciplina degli IRCCS), in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Interviene, tra l'altro, sull'art. 3 del d.lgs. 200/2022, riscrivendo il capoverso 1-bis: gli istituti adeguano statuti e regolamenti per coordinare direttore generale e direttore scientifico, integrare assistenza, formazione e ricerca, e definire requisiti dei componenti degli organi di governo, senza nuovi oneri.
A chi si applica questa norma?
IRCCS pubblici e privati (Fondazioni IRCCS e istituti non trasformati), direttori generali e scientifici, Regioni, Ministero della salute.
Quali sono i punti chiave?
- Decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 67.
- Modifica il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 (disciplina IRCCS).
- Delega: art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129.
- Adeguamento di statuti/regolamenti entro 60 giorni.
- Requisiti di laurea, esperienza e assenza di conflitti d'interesse per gli organi di governo.
- Clausola di invarianza finanziaria.
- Entrata in vigore: 22 maggio 2026; GU n. 104 del 7 maggio 2026. Codice: 26G00075.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2026, n. 67 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. (26G00075) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2026 (GU n.104 del 07-05-2026) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 424;
Vista la legge 3 agosto 2022, n. 129, recante «Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288» e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 marzo 2026;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200
Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore scientifico. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, altresì, prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, al fine di valorizzare la specificità delle competenze tecnico-scientifiche in materia di sperimentazione clinica, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali per il profilo di ricercatore sanitario il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica deputati alle funzioni organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche, ciascuno per la parte di competenza.».
NOTE Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
2 L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.».
Note all'art. 1:
Gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento prevedono, altresì, che il direttore scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa dell'IRCCS e che tutti i componenti degli organi di governo siano in possesso di un diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico, assicurando l'assenza di conflitti d'interesse. Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento il conferimento dell'incarico di consulente esperto, con funzioni di supporto e assistenza al direttore scientifico nell'ambito di aree o progetti di ricerca specificamente individuati dal medesimo direttore scientifico.
Le Fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati possono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, altresì, prevedere negli statuti o nei regolamenti di organizzazione e funzionamento, al fine di valorizzare la specificità delle competenze tecnico-scientifiche in materia di sperimentazione clinica, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali per il profilo di ricercatore sanitario il conferimento degli incarichi di responsabile di ricerca clinica e di infermiere di ricerca clinica deputati alle funzioni organizzative inerenti alle sperimentazioni cliniche, ciascuno per la parte di competenza.
1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, le regioni attribuiscono al direttore generale, all'atto della nomina, ulteriori specifici obiettivi funzionali al raccordo tra attività di assistenza e quella di ricerca, nonché alla realizzazione del piano triennale delle linee di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal Ministero della salute.».