Decreto legislativo 1 agosto 2025, n. 123 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti
Di che cosa tratta questa norma?
Il decreto legislativo approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. Riunisce e riordina la disciplina relativa a presupposti, base imponibile, applicazione e riscossione di tali tributi.
Per chi: I contribuenti soggetti all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti; L'amministrazione finanziaria competente.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La disciplina dell'imposta di registro, con riferimento a oggetto, presupposti, atti soggetti a registrazione e modalita' di registrazione.
- La determinazione della base imponibile, l'applicazione e la riscossione dell'imposta.
- Gli altri tributi indiretti ricompresi nel testo unico.
A chi si applica questa norma?
- I contribuenti soggetti all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti.
- L'amministrazione finanziaria competente.
Quali sono i punti chiave?
- Il provvedimento e' un testo unico che riordina la disciplina dell'imposta di registro e di altri tributi indiretti.
- La Parte I disciplina l'imposta di registro (presupposti, base imponibile, applicazione e riscossione).
- Il provvedimento e' entrato in vigore il 13 agosto 2025 (GU n. 186 del 12 agosto 2025, Suppl. Ordinario n. 29).
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2025, n. 123 ultimo aggiornamento all'atto: 03/06/2026 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (25G00124) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/2025 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/2026) (GU n.186 del 12-08-2025 - Suppl. Ordinario n. 29) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»;
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 luglio 2025;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.