Legge 28 febbraio 2024, n. 24 – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
Di che cosa tratta questa norma?
La legge n. 24/2024 reca disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
Per chi: Gli agricoltori e le imprese agricole; Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto ambientale e agrario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio
- La tutela e il sostegno alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema
- L'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
A chi si applica questa norma?
- Gli agricoltori e le imprese agricole
- Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
- I piccoli insediamenti urbani e i centri rurali a rischio abbandono
Quali sono i punti chiave?
- Il riconoscimento avviene nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema)
- L'agricoltore concorre alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attivita agricole e dal rischio idrogeologico
- Entrata in vigore del provvedimento: 29 marzo 2024 (GU n. 62 del 14-03-2024)
Diritto ambientale e agrario
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 28 febbraio 2024, n. 24 Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. (24G00039) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2024 (GU n.62 del 14-03-2024) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1Finalità
N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.