Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Legge 28 febbraio 2024, n. 24 – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

Di che cosa tratta questa norma?

La legge n. 24/2024 reca disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.

Per chi: Gli agricoltori e le imprese agricole; Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Diritto ambientale e agrario
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • Il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio
  • La tutela e il sostegno alla salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema
  • L'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

A chi si applica questa norma?

  • Gli agricoltori e le imprese agricole
  • Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  • I piccoli insediamenti urbani e i centri rurali a rischio abbandono

Quali sono i punti chiave?

  • Il riconoscimento avviene nel rispetto dei principi dell'articolo 9 della Costituzione (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema)
  • L'agricoltore concorre alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attivita agricole e dal rischio idrogeologico
  • Entrata in vigore del provvedimento: 29 marzo 2024 (GU n. 62 del 14-03-2024)

Diritto ambientale e agrario

8

Diritto ambientale e agrario

Testo della legge

Testo della legge

LEGGE 28 febbraio 2024, n. 24 Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura. (24G00039) note:

Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2024 (GU n.62 del 14-03-2024) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1Finalità

1.Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole nonché dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

N O T E Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.