Decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 245 – Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo attua direttive europee per armonizzare le norme sociali nel settore dei trasporti su strada, in particolare riguardo ai tempi di guida e riposo dei conducenti e all'uso dei tachigrafi. Introduce modifiche a una precedente legge per adeguare la normativa italiana a nuovi requisiti europei.
Per chi: I conducenti nel settore dei trasporti su strada; Le unità di controllo incaricate delle ispezioni nel settore dei trasporti su strada.
Termini:
- Sono dettagliate diverse infrazioni relative ai periodi di guida (es. superamento del periodo di guida giornaliero di 9h o 10h, superamento del periodo di guida settimanale o accumulato in 2 settimane consecutive).
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Sicurezza sociale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le norme minime per l'applicazione dei regolamenti sui tempi di guida e riposo nel trasporto su strada.
- L'equipaggiamento standard che deve essere fornito alle unità di controllo per le ispezioni.
- Un sistema di classificazione delle infrazioni relative ai regolamenti sui tempi di guida e riposo e sull'uso dei tachigrafi.
- Le modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.
A chi si applica questa norma?
- I conducenti nel settore dei trasporti su strada.
- Le unità di controllo incaricate delle ispezioni nel settore dei trasporti su strada.
Quali sono i punti chiave?
- Viene aggiunto un punto all'Allegato I, Parte A, che riguarda il rilevamento di dispositivi che alterano i dati dell'apparecchio di controllo.
- Le unità di controllo devono disporre di apparecchiature per scaricare e analizzare dati da tachigrafi digitali e per verificare fogli di registrazione.
- Le infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 sono classificate in base alla loro gravità (IMG: Infrazione Molto Grave, IG: Infrazione Grave, IM: Infrazione Minore).
- Sono dettagliate diverse infrazioni relative ai periodi di guida (es. superamento del periodo di guida giornaliero di 9h o 10h, superamento del periodo di guida settimanale o accumulato in 2 settimane consecutive).
- Sono dettagliate diverse infrazioni relative alle interruzioni (es. superamento del periodo di guida ininterrotto).
- Sono dettagliate diverse infrazioni relative ai periodi di riposo (es. periodo di riposo giornaliero o settimanale insufficiente).
- È considerata un'infrazione molto grave il collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci trasportate.
- Sono dettagliate infrazioni relative al montaggio e all'utilizzo dell'apparecchio di controllo (es. nessun apparecchio omologato, apparecchio non funzionante correttamente, uso improprio, numero insufficiente di fogli di registrazione).
Sicurezza sociale
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. 245 Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. (11G0012) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/2011 (GU n.15 del 20-01-2011) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare l'articolo 1, Allegato B;
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;
Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009;
Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009;
Valutata, pertanto, la necessità di istituire un sistema di classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144
Allegato III Infrazioni Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità.
| | in caso di | | | | D1 | | mancata | 10 h<...<11 h | | | X ---| | concessione del |----------------------------- D2 | |periodo di riposo| 8 h 30<...<10 h | | X | ---| | giornaliero |----------------------------- D3 | | Ridotto | ...<8 h 30 | X | | ---| |-----------------|----------------------------- | |Periodo di riposo| | | | | | giornaliero | | | | D4 | | insufficiente | 8 h<...<9 h | | | X ---| | inferiore a 9 h |----------------------------- D5 | | in caso di | 7 h<...<8 h | | X | ---| | riduzione |----------------------------- D6 | | concessa | ...<7 h | X | | ---| |-----------------|----------------------------- D7 | |Periodo di riposo|3 h+(8 h<...<9 h)| | | X ---| | giornaliero |----------------------------- D8 | | insufficiente |3 h+(7 h<...<8 h)| | X | ---|Art. 8, paragrafo| suddiviso |----------------------------- D9 |2 |inferiore a 3h+9h| 3 h+(...<7 h) | X | | --------------------------------------------------------------------- | |Periodo di riposo| | | | D10| | giornaliero | 8 h<...<9 h | | | X ---| | insufficiente |----------------------------- D11| | inferiore a 9 h | 7 h<...<8 h | | X | ---|Art. 8, paragrafo| in caso di |----------------------------- D12|5 | multipresenza | ...<7 h | X | | --------------------------------------------------------------------- D13| |Periodo di riposo| 22 h<...<24 h | | | X ---| | settimanale |----------------------------- D14| | insufficiente | 20 h<...<22 h | | X | ---| |ridotto inferiore|----------------------------- D15| | a 24 h | ...<20 h | X | | ---| |-----------------|----------------------------- | |Periodo di riposo| | | | | | settimanale | | | | | | insufficiente | | | | | |inferiore a 45 h | | | | | | in caso di | | | | D16| | mancata | 42 h<...<45 h | | | X ---| | concessione del |----------------------------- D17| |periodo di riposo| 36 h<...<42 h | | X | ---|Art. 8, paragrafo| settimanale |----------------------------- D18|6 | Ridotto | ...<36 h | X | | --------------------------------------------------------------------- E | Tipi di pagamento | | | --------------------------------------------------------------------- | |Collegamento tra salario e distanza| | | |Art. 10, |percorsa o volume delle merci | | | E1 |paragrafo 1 |Trasportate | X | | --------------------------------------------------------------------- 2. Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85 --------------------------------------------------------------------- | | | Grado di | | | gravità | | | (*) | | |------------ N. | Base giuridica | Tipo di infrazione | IMG| IG| IM ---------------------------------------------------------------------
F | Montaggio dell'apparecchio di controllo | | | --------------------------------------------------------------------- | |Nessun apparecchio di | | | | |controllo omologato | | | F1 |Art. 3, paragrafo 1 |montato né utilizzato | X | | --------------------------------------------------------------------- |Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta | | | G |del conducente o del foglio di registrazione | | | --------------------------------------------------------------------- | |Apparecchio di controllo | | | | |non funzionante | | | | |correttamente (ad esempio:| | | | |apparecchio di controllo | | | | |non correttamente | | | | |sottoposto a controllo, | | | G1 | |regolato e sigillato) | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Apparecchio di controllo | | | | |utilizzato in modo | | | | |improprio (mancato | | | | |utilizzo di una valida | | | | |carta del conducente, | | | G2 |Art. 13 |abuso volontario, ecc.) | X | | --------------------------------------------------------------------- | |Numero insufficiente di | | | | |fogli di registrazione a | | | G3 | |bordo | | X | ---| |--------------------------|------------ | |Modello di foglio di | | | | |registrazione non | | | G4 | |omologato | | X | ---| |--------------------------|------------ | |Carta insufficiente per i | | | G5 |Art. 14, paragrafo 1 |tabulati a bordo | | | X --------------------------------------------------------------------- | |L'impresa non conserva i | | | | |fogli di registrazione, i | | | | |tabulati e i dati | | | G6 |Art. 14, paragrafo 2 |trasferiti | X | | --------------------------------------------------------------------- | |Il conducente detiene più| | | | |di una carta del | | | G7 |Art. 14, paragrafo 4 |conducente valida | X | | --------------------------------------------------------------------- | |Uso di una carta del | | | | |conducente diversa da | | | G8 |Art. 14, paragrafo 4 |quella valida | X | | --------------------------------------------------------------------- | |Uso di una carta del | | | | |conducente difettosa o | | | G9 |Art. 14, paragrafo 4 |scaduta | X | | --------------------------------------------------------------------- | |Dati registrati e | | | | |memorizzati non | | | | |disponibili per almeno 365| | | G10|Art. 14, paragrafo 5 |giorni | X | | --------------------------------------------------------------------- | |Uso di fogli di | | | | |registrazione o di carte | | | | |del conducente sporchi o | | | | |deteriorati con dati | | | G11| |leggibili | | | X ---| |--------------------------|------------
| |Uso di fogli di | | | | |registrazione o di carte | | | | |del conducente sporchi o | | | | |deteriorati con dati non | | | G12| |leggibili | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Mancata richiesta della | | | | |sostituzione di una carta | | | | |del conducente | | | | |danneggiata, mal | | | | |funzionante, smarrita o | | | | |rubata entro 7 giorni di | | | G13|Art. 15, paragrafo 1 |calendario | | X | --------------------------------------------------------------------- | |Uso scorretto del foglio | | | | |di registrazione o della | | | G14| |carta del conducente | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Ritiro non autorizzato dei| | | | |fogli di registrazione o | | | | |della carta del conducente| | | | |avente conseguenze sulla | | | | |registrazione dei dati | | | G15| |pertinenti | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Ritiro non autorizzato dei| | | | |fogli di registrazione o | | | | |della carta del conducente| | | | |privo di conseguenze sui | | | G16| |dati registrati | | | X ---| |--------------------------|------------ | |Fogli di registrazione o | | | | |carta del conducente | | | | |utilizzati per un periodo | | | | |superiore a quello | | | | |previsto, ma senza perdita| | | G17| |di dati | | | X ---| |--------------------------|------------ | |Fogli di registrazione o | | | | |carta del conducente | | | | |utilizzati per un periodo | | | | |superiore a quello | | | | |previsto, con perdita di | | | G18| |dati | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Mancato utilizzo | | | | |dell'inserimento dati | | | G19| |manuale, quando richiesto | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Mancato utilizzo corretto | | | | |dei fogli di registrazione| | | | |o della carta del | | | | |conducente nella fessura | | | G20|Art. 15, paragrafo 2 |giusta (multipresenza) | X | | --------------------------------------------------------------------- | |L'ora registrata sul | | | | |foglio non corrisponde a | | | | |quella legale nel paese di| | | | |immatricolazione del | | | G21| |veicolo | | X | ---| |--------------------------|------------ | |Uso scorretto del | | | | |dispositivo di | | | G22|Art. 15, paragrafo 3 |commutazione | X | | --------------------------------------------------------------------- H | Indicazioni da inserire | | | --------------------------------------------------------------------- | |Cognome mancante sul | | | H1 | |foglio di registrazione | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Nome mancante sul foglio | | |
H2 | |di registrazione | X | | ---| |--------------------------------------- | |Mancanza della data di | | | | |inizio o di fine | | | H3 | |utilizzazione del foglio | | X | ---| |--------------------------------------- | |Mancanza del luogo di | | | | |inizio o di fine | | | H4 | |utilizzazione del foglio | | | X ---| |--------------------------------------- | |Numero della targa | | | | |mancante sul foglio di | | | H5 | |registrazione | | | X ---| |--------------------------------------- | |Lettura del | | | | |contachilometri (inizio) | | | | |mancante sul foglio di | | | H6 | |registrazione | | X | ---| |--------------------------------------- | |Lettura del | | | | |contachilometri (fine) | | | | |mancante sul foglio di | | | H7 | |registrazione | | | X ---| |--------------------------------------- | |Tempo di cambio del | | | | |veicolo mancante sul | | | H8 |Art. 15, paragrafo 5 |foglio di registrazione | | | X --------------------------------------------------------------------- | |Simbolo del paese non | | | |Art. 15, paragrafo 5, |inserito nell'apparecchio | | | H9 |lettera a) |di controllo | | | X --------------------------------------------------------------------- I | Presentazione dei documenti | | | --------------------------------------------------------------------- | |Rifiuto di essere | | | I1 | |controllato | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Non in grado di presentare| | | | |registrazioni della | | | I2 | |giornata in corso | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Non in grado di presentare| | | | |registrazioni dei | | | I3 | |precedenti 28 giorni | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Non in grado di presentare| | | | |registrazioni della carta | | | | |del conducente se il | | | I4 | |conducente ne è titolare | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Non in grado di presentare| | | | |registrazioni manuali e | | | | |tabulati fatti nella | | | | |giornata in corso e nei | | | I5 | |precedenti 28 giorni (**) | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Non in grado di presentare| | | I6 | |la carta del conducente | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Non in grado di presentare| | | | |tabulati fatti nella | | | | |giornata in corso e nei | | | I7 |Art. 15, paragrafo 7 |precedenti 28 giorni (**) | X | | --------------------------------------------------------------------- J | Frodi | | | --------------------------------------------------------------------- | |Falsificazione, | | | | |cancellazione, distruzione| | |
| |dei dati registrati sui | | | | |fogli di registrazione, | | | | |memorizzati | | | | |nell'apparecchio di | | | | |controllo o sulla carta | | | | |del conducente o sui | | | | |tabulati prodotti | | | | |dall'apparecchio di | | | J1 | |controllo | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Manomissione | | | | |dell'apparecchio di | | | | |controllo, del foglio di | | | | |registrazione o della | | | | |carta del conducente che | | | | |può dare origine a dati | | | J2 | |e/o a tabulati Falsificati| X | | ---| |--------------------------|------------ | |Manomissione del | | | | |dispositivo che potrebbe | | | | |essere utilizzato per | | | | |falsificare dati e/o | | | | |informazioni stampate | | | | |presente sul veicolo | | | | |(dispositivo di | | | J3 |Art 15, paragrafo 8 |commutazione/cavo, ecc.) | X | | --------------------------------------------------------------------- K | Guasto | | | --------------------------------------------------------------------- | |Non riparato da un | | | | |installatore o da | | | K1 | |un'officina autorizzati | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Non riparato durante il | | | K2 |Art. 16, paragrafo 1 |percorso | | X | --------------------------------------------------------------------- L | Inserimento manuale dei dati sui tabulati | | | --------------------------------------------------------------------- | |Il conducente non riporta | | | | |tutte le indicazioni | | | | |relative ai gruppi di | | | | |tempi che non sono più | | | | |registrati durante il | | | | |periodo del guasto o del | | | | |cattivo funzionamento | | | | |dell'apparecchio di | | | L1 | |controllo | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Il numero della carta del | | | | |conducente e/o il nome e/o| | | | |il numero della patente di| | | | |guida sono mancanti sul | | | L2 | |foglio ad hoc | X | | ---| |--------------------------|------------ | |Firma mancante sul foglio | | | L3 |Art. 16, paragrafo 2 |ad hoc | | X | --------------------------------------------------------------------- | |Smarrimento, furto della | | | | |carta del conducente non | | | | |dichiarato formalmente | | | | |alle autorità competenti | | | | |dello Stato membro in cui | | | L4 |Art. 16, paragrafo 3 |il furto ha avuto luogo | X | | --------------------------------------------------------------------- (*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore." (**) testo modificato sulla base della Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009 )".
Avvertenza:
Note alle premesse:
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);
2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;
2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;
2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;
2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);
2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;
2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;
2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;
2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;
2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);
2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;
2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;
2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);
2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (4);
2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione);
2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);
2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;
2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.»
Note all'art. 1:
Parte A
Controlli su strada.
Nei controlli su strada occorre verificare almeno i seguenti punti: