Legge 13 luglio 1995, n. 295 – Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa
Di che cosa tratta questa norma?
Questa legge riguarda il differimento di termini e il rifinanziamento di spese previste da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa. Si occupa principalmente di prorogare interventi e autorizzare spese per attività internazionali e supporto a istituzioni culturali e sociali.
Per chi: Il Ministero degli affari esteri e il Ministero del tesoro; Il personale che partecipa alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Sicurezza sociale
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La proroga della partecipazione italiana a operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio.
- La proroga di disposizioni relative a profughi e a interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.
- L'incremento di fondi per gli istituti italiani di cultura all'estero e la gestione delle relative spese.
- La concessione di contributi a enti e associazioni che operano in ambito internazionale.
A chi si applica questa norma?
- Il Ministero degli affari esteri e il Ministero del tesoro.
- Il personale che partecipa alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio.
- I profughi e la minoranza italiana in Slovenia e Croazia.
- Gli istituti italiani di cultura all'estero e l'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana".
- Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.
Quali sono i punti chiave?
- La partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio è prorogata al 30 giugno 1995, con una spesa autorizzata di lire 14.700 milioni per il 1994 e lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995.
- Le disposizioni per i profughi e la minoranza italiana in Slovenia e Croazia sono prorogate fino al 31 dicembre 1997, con spese autorizzate che variano da lire 16.600 milioni per il 1994 a lire 22.600 milioni per il 1996 e 1997.
- Il fondo per le spese degli istituti italiani di cultura all'estero è incrementato di lire 5.000 milioni per il 1994.
- È autorizzata la concessione di un contributo di lire 2 miliardi annue dal 1994 al 1997 all'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana" e di lire 500 milioni per il 1994 e lire 4 miliardi annue dal 1995 al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.
Sicurezza sociale
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 13 luglio 1995, n. 295 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa. note:
Entrata in vigore della legge: 25/07/1995 (GU n.171 del 24-07-1995) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1(Rifinanziamento di leggi per interventi
del Ministero degli affari esteri) 1. È prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni fino al 30 giugno 1995. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo, per gli importi indicati a fianco di ciascuno: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; all'onere di lire 7.200 milioni per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico dei capitoli dei seguenti stati di previsione per l'anno medesimo per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro, capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri, capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni, all'onere di lire 20.600 milioni per l'anno 1995 e di lire 22.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 16.600 milioni per l'anno 1995 e a lire 18.600 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 7.800 milioni per il 1995, lire 7.600 milioni per il 1996 e lire 7.400 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 8.800 milioni per il 1995, lire 11.000 milioni per il 1996 e lire 11.200 milioni per il 1997, l'accantonamento e le corrispondenti proiezioni relativi al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni 1996 e 1997.
Lo stanziamento a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia sarà utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri l'Università popolare di Trieste, sentito il parere, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta dal Ministero degli affari esteri, della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, o comunque delle singole associazioni che ne fanno parte, per la realizzazione di lavori indicati dalle comunità italiane in Istria e dall'Unione italiana, in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 7.892 milioni per l'anno 1993". "Art. 2. - 1. Con effetto dall'inizio delle operazioni al personale facente parte della missione di cui all'art. 1 è attribuito, con decorrenza dal giorno di uscita dalle acque del Mediterraneo o dallo spazio aereo corrispondente e sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Romania e Ungheria. A tal fine l'indennità speciale all'art. 3 della citata legge viene fissata nella misura del 70 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi al massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado rivestito dagli appartenenti al contingente.
L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.
L'indenità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenzza dal Paese di provenienza, indicata nell'attestato consolare di rimpatrio né è dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia.
Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo art. 9, un contributo straordinario pro capite di L. 8.000 giornaliere per quarantacinque giorni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.
L'indennità di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativamente all'anno precedente, mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.
Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni".
A carico delle disponibilità iscritte al capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1991 - disponibilità che vengono all'uopo aumentate, nel solo anno 1991, di 450 milioni - viene costituito il predetto fondo scorta, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero denominato: "Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli istituti di cultura". Le modalità di gestione dei fondi scorta e del loro adeguamento mediante utilizzo delle entrate ordinarie degli istituti verranno disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo".
Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1 le cause che hanno dato luogo alla sospensione, non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento". "Art. 4. - Oltre a quanto previsto dall'art. 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana" lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli".
L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.