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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - Normattiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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DECRETO LEGISLATIVO
3
aprile
2006, n. 152
ultimo aggiornamento all'atto: 22/05/2026
-->
Norme in materia ambientale.
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2026)
(GU n.88 del 14-04-2006 - Suppl. Ordinario n. 96)
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PARTE PRIMA
((DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI))
1
2orig.
3orig.
3 bisorig.
3 ter
3 quater
3 quinquiesorig.
3 sexiesorig.
3 septiesorig.
((PARTE SECONDA
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)TITOLO IPRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).))
4agg.2
agg.1
orig.
5agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
6agg.21
agg.20
agg.19
agg.18
agg.17
agg.16
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
7agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
7 bisagg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
8agg.32
agg.31
agg.30
agg.29
agg.28
agg.27
agg.26
agg.25
agg.24
agg.23
agg.22
agg.21
agg.20
agg.19
agg.18
agg.17
agg.16
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
8 bis
9agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
10agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
((TITOLO II
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA))
11agg.1
orig.
12agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
13agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
14agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
15agg.2
agg.1
orig.
16agg.1
orig.
17agg.1
orig.
18agg.2
agg.1
orig.
TITOLO III
((LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE))
19agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
20agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
21agg.3
agg.2
agg.1
orig.
22agg.1
orig.
23agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
24agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
24 bis
25agg.16
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
26agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
26 bisagg.1
orig.
27agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
27 bisagg.3
agg.2
agg.1
orig.
27 teragg.1
orig.
28agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
29agg.1
orig.
((TITOLO III-BIS
L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE))
29 bisorig.
29 teragg.1
orig.
29 quateragg.2
agg.1
orig.
29 quinquiesorig.
29 sexiesagg.3
agg.2
agg.1
orig.
29 septiesorig.
29 octiesorig.
29 noviesorig.
29 deciesagg.3
agg.2
agg.1
orig.
29 undeciesorig.
29 duodeciesorig.
29 terdeciesorig.
29 quaterdeciesorig.
TITOLO IV
((VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE))
30agg.3
agg.2
agg.1
orig.
31orig.
32agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
32 bisorig.
((TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI))
33agg.3
agg.2
agg.1
orig.
34agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
35agg.2
agg.1
orig.
36agg.2
agg.1
orig.
37orig.
38orig.
39orig.
40orig.
41orig.
42orig.
43orig.
44orig.
45orig.
46orig.
47orig.
48agg.1
orig.
49agg.1
orig.
50orig.
51orig.
52agg.2
agg.1
orig.
PARTE TERZA
NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE, DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E DI GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHESEZIONE INORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONETITOLO IPRINCIPI GENERALI E COMPETENZECAPO IPRINCIPI GENERALI
53
54agg.1
orig.
55orig.
56
CAPO II
COMPETENZE
57agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
57 bisagg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
58agg.1
orig.
59orig.
60orig.
61orig.
62orig.
63agg.2
agg.1
orig.
63 bisorig.
TITOLO II
I DISTRETTI IDROGRAFICI, GLI STRUMENTI, GLI INTERVENTICAPO II DISTRETTI IDROGRAFICI
64orig.
CAPO II
GLI STRUMENTI
65orig.
66agg.1
orig.
67agg.1
orig.
68agg.1
orig.
68 bis
CAPO III
GLI INTERVENTI
69
70orig.
71
72orig.
72 bis
SEZIONE II
TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTOTITOLO IPRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
73
74agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
75orig.
TITOLO II
OBIETTIVI DI QUALITÀCAPO IOBIETTIVO DI QUALITÀ AMBIENTALE E OBIETTIVO DI QUALITÀ PER SPECIFICA DESTINAZIONE
76
77agg.1
orig.
78agg.2
agg.1
orig.
78 bis
78 terorig.
78 quateragg.1
orig.
78 quinquies
78 sexiesorig.
78 septiesorig.
78 octies
78 novies
78 decies
78 undecies
79
CAPO II
ACQUE A SPECIFICA DESTINAZIONE
80
81
82
83orig.
84
85
86
87
88
89
90
TITOLO III
TUTELA DEI CORPI IDRICI E DISCIPLINA DEGLI SCARICHICAPO IAREE RICHIEDENTI SPECIFICHE MISURE DI PREVENZIONE DALL'INQUINAMENTO E DI RISANAMENTO
91orig.
92agg.1
orig.
93
94orig.
CAPO II
TUTELA QUANTITATIVA DELLA RISORSA E RISPARMIO IDRICO
95orig.
96agg.1
orig.
97
98
99agg.1
orig.
CAPO III
TUTELA QUALITATIVA DELLA RISORSA: DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
100
101agg.3
agg.2
agg.1
orig.
102agg.1
orig.
103
104agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
105
106
107agg.2
agg.1
orig.
108agg.1
orig.
CAPO IV
ULTERIORI MISURE PER LA TUTELA DEI CORPI IDRICI
109agg.3
agg.2
agg.1
orig.
110orig.
111orig.
112
113orig.
114agg.1
orig.
115
116orig.
TITOLO IV
STRUMENTI DI TUTELACAPO IPIANI DI GESTIONE E PIANI DI TUTELA DELLE ACQUE
117agg.3
agg.2
agg.1
orig.
118agg.2
agg.1
orig.
119orig.
120agg.1
orig.
121agg.3
agg.2
agg.1
orig.
122
123orig.
CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI
124agg.1
orig.
125
126
127agg.1
orig.
CAPO III
CONTROLLO DEGLI SCARICHI
128
129
130
131
132orig.
TITOLO V
SANZIONICAPO ISANZIONI AMMINISTRATIVE
133orig.
134
135
136
CAPO II
SANZIONI PENALI
137agg.1
orig.
138orig.
139
140
SEZIONE III
GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHETITOLO IPRINCIPI GENERALI E COMPETENZE
141agg.1
orig.
142agg.1
orig.
143orig.
144orig.
145
146agg.1
orig.
TITOLO II
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
147agg.3
agg.2
agg.1
orig.
148agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
149agg.1
orig.
149 bisorig.
150agg.3
agg.2
agg.1
orig.
151orig.
152agg.1
orig.
153orig.
154agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
155agg.1
orig.
156agg.2
agg.1
orig.
157orig.
158orig.
158 bisorig.
TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
159orig.
160orig.
161agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
162orig.
163
164
165
TITOLO IV
USI PRODUTTIVI DELLE RISORSE IDRICHE
166agg.1
orig.
166 bis
167
168orig.
169
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
170agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
171
172agg.1
orig.
173
174orig.
175
176
PARTE QUARTA
NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATITITOLO IGESTIONE DEI RIFIUTICAPO IDISPOSIZIONI GENERALI
177agg.3
agg.2
agg.1
orig.
178agg.2
agg.1
orig.
178 bisagg.1
orig.
178 teragg.1
orig.
178 quaterorig.
179agg.2
agg.1
orig.
180agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
180 bisagg.1
orig.
181agg.3
agg.2
agg.1
orig.
181 bisagg.1
orig.
182agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
182 bisorig.
182 teragg.1
orig.
183agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
184agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
184 bisagg.2
agg.1
orig.
184 teragg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
184 quateragg.1
orig.
185agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
185 bisorig.
186agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
187agg.2
agg.1
orig.
188agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
188 bisagg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
188 teragg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
189agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
190agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
191agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
192
193agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
193 bisorig.
194agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
194 bisagg.1
orig.
CAPO II
COMPETENZE
195agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
196agg.2
agg.1
orig.
197agg.2
agg.1
orig.
198orig.
198 bisorig.
CAPO III
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
199agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
200
201agg.2
agg.1
orig.
202agg.3
agg.2
agg.1
orig.
203orig.
204agg.1
orig.
205agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
205 bis
206agg.1
orig.
206 bisagg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
206 ter
206 quater
206 quinquies
206 sexies
207orig.
CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
208agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
209agg.1
orig.
210agg.1
orig.
211agg.2
agg.1
orig.
212agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
213orig.
CAPO V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
214agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
214 bis
214 teragg.1
orig.
215agg.1
orig.
216agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
216 bisagg.1
orig.
216 teragg.1
orig.
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
217agg.2
agg.1
orig.
218agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
219agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
219 bisagg.1
orig.
220agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
220 bis
221agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
221 bisagg.1
orig.
222agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
223agg.3
agg.2
agg.1
orig.
224agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
225agg.3
agg.2
agg.1
orig.
226agg.1
orig.
226 bis
226 ter
226 quaterorig.
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
227agg.1
orig.
228agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
229agg.2
agg.1
orig.
230agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
231agg.3
agg.2
agg.1
orig.
232orig.
232 bis
232 ter
233agg.2
agg.1
orig.
234agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
235agg.2
agg.1
orig.
236agg.3
agg.2
agg.1
orig.
237agg.1
orig.
((TITOLO III-bis
INCENERIMENTO E COINCENERIMENTO DEI RIFIUTI))
237 bis
237 terorig.
237 quater
237 quinquies
237 sexiesorig.
237 septies
237 octies
237 noviesorig.
237 decies
237 undecies
237 duodecies
237 terdeciesorig.
237 quaterdecies
237 quindecies
237 sexdecies
237 septiesdecies
237 duodeviciesorig.
237 undevicies
237 vicies
237 viciessemel
237 viciesbis
TITOLO IV
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
238agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
TITOLO V
BONIFICA DI SITI CONTAMINATI
239
240orig.
241agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
241 bisagg.2
agg.1
orig.
242agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
242 bisorig.
242 teragg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
243agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
244agg.1
orig.
245orig.
246orig.
247
248orig.
249
250agg.2
agg.1
orig.
251orig.
252agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
252 bisagg.2
agg.1
orig.
253orig.
TITOLO VI
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALICAPO ISANZIONI
254
255agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
255 bisorig.
255 ter
256agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
256 bisagg.1
orig.
257orig.
258agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
259agg.1
orig.
259 bisorig.
259 ter
260agg.1
orig.
260 bisagg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
260 teragg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
261agg.3
agg.2
agg.1
orig.
261 bis
262orig.
263agg.1
orig.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
264agg.2
agg.1
orig.
264 bis
264 terorig.
264 quaterorig.
265agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
266agg.3
agg.2
agg.1
orig.
PARTE QUINTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERATITOLO IPREVENZIONE E LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ
267agg.2
agg.1
orig.
268agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
269agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
270agg.3
agg.2
agg.1
orig.
271agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
272agg.3
agg.2
agg.1
orig.
272 bis
273agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
273 bisorig.
274agg.2
agg.1
orig.
275agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
276agg.2
agg.1
orig.
277agg.2
agg.1
orig.
278agg.1
orig.
279agg.3
agg.2
agg.1
orig.
280agg.1
orig.
281agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
TITOLO II
IMPIANTI TERMICI CIVILI
282agg.1
orig.
283agg.2
agg.1
orig.
284agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
285agg.3
agg.2
agg.1
orig.
286agg.1
orig.
287agg.1
orig.
288agg.1
orig.
289
290agg.1
orig.
TITOLO III
COMBUSTIBILI
291orig.
292agg.2
agg.1
orig.
293agg.1
orig.
294agg.2
agg.1
orig.
295agg.2
agg.1
orig.
296agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
297
298agg.3
agg.2
agg.1
orig.
PARTE QUINTA-BIS
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI INSTALLAZIONITITOLO I ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO ((E SOLFATI DI CALCIO))
298 bisagg.1
orig.
PARTE SESTA
NORME IN MATERIA DI TUTELA RISARCITORIA CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTETITOLO IAMBITO DI APPLICAZIONE
298 bis
299agg.1
orig.
300orig.
301orig.
302
303agg.1
orig.
TITOLO II
PREVENZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE
304orig.
305orig.
306orig.
306 bisorig.
307
308orig.
309orig.
310agg.1
orig.
TITOLO III
RISARCIMENTO DEL DANNO AMBIENTALE
311agg.2
agg.1
orig.
312orig.
313agg.1
orig.
314agg.1
orig.
315orig.
316orig.
317agg.2
agg.1
orig.
318orig.
((PARTE SESTA-BIS
DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE))
318 bis
318 terorig.
318 quaterorig.
318 quinquies
318 sexies
318 septies
318 octies
Allegati
Parte II
Allegato Iorig.
Allegato I bisagg.1
orig.
Allegato IIagg.21
agg.20
agg.19
agg.18
agg.17
agg.16
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato II bisagg.2
agg.1
orig.
Allegato IIIagg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato IVagg.16
agg.15
agg.14
agg.13
agg.12
agg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato IV bis
Allegato Vagg.1
orig.
Allegato VI
Allegato VIIorig.
Allegato VIIIagg.2
agg.1
orig.
Allegato IXorig.
Allegato Xorig.
Allegato XIorig.
Allegato XIIorig.
Allegato XII-bis
Parte III
Riepilogo allegati
Allegato 1(parte 1)
Allegato 1(parte 2)agg.9(parte 1)
agg.9(parte 2)
agg.8(parte 1)
agg.8(parte 2)
agg.7(parte 1)
agg.7(parte 2)
agg.6(parte 1)
agg.6(parte 2)
agg.5(parte 1)
agg.5(parte 2)
agg.4
agg.3
agg.2(parte 1)
agg.2(parte 2)
agg.1
orig.
Allegato 2
Allegato 3agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato 4
Allegato 5agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Parte IV
Riepilogo allegatiorig.
Allegato Aorig.
Allegato Borig.
Allegato Cagg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato Dagg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato Eagg.2
agg.1
orig.
Allegato Forig.
Allegato Gorig.
Allegato Horig.
Allegato Iagg.1
orig.
Allegato Lorig.
Allegato L bis
Allegato L ter
Allegato L quater
Allegato L quinquiesorig.
Titolo III bis Allegato 1orig.
Titolo III bis Allegato 2orig.
Titolo III bis Allegato 3
Riepilogo allegati Titolo Vorig.
Titolo V Allegato 1orig.
Titolo V Allegato 2
Titolo V Allegato 3
Titolo V Allegato 4
Titolo V Allegato 5orig.
Parte V
Riepilogo allegati
Allegato Iagg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato IIagg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato IIIagg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato IVagg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato Vorig.
Allegato VIagg.2
agg.1
orig.
Allegato VII
Allegato VIIIagg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato IXagg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Allegato Xagg.11
agg.10
agg.9
agg.8
agg.7
agg.6
agg.5
agg.4
agg.3
agg.2
agg.1
orig.
Parte V Bis
Allegato I
Parte VI
Riepilogo allegati
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5agg.1
orig.
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Testo in vigore dal: 29-4-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale" basato sul principio "chi inquina paga";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(ambito di applicazione)
1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrar io a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 197/30 del 21 luglio 2001.
- La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio 1985.
- La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 078 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 188 del 16 luglio 1984.
- La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (con) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 85 del 29 marzo 1999.
- La direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell'11 maggio 1999.
- La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 309 del 27 novembre 2001.
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 143 del 30 aprile 2004.
Nota all'art. 1:
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 2004 (S.O.).
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