Decreto 27 dicembre 2006, n. 313 – Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per la concessione di prestiti ai pensionati pubblici e privati, che possono essere estinti tramite la cessione di una quota della loro pensione. Regola chi può concedere questi prestiti e come devono essere gestiti.
Per chi: I pensionati pubblici e privati che intendono contrarre prestiti; Le banche e gli intermediari finanziari che concedono tali prestiti.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Chi sono gli intermediari finanziari autorizzati a concedere prestiti con cessione del quinto della pensione.
- Le condizioni per la concessione di prestiti ai pensionati pubblici e privati.
- Le modalità di efficacia delle cessioni di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti.
- La garanzia assicurativa obbligatoria per i prestiti.
A chi si applica questa norma?
- I pensionati pubblici e privati che intendono contrarre prestiti.
- Le banche e gli intermediari finanziari che concedono tali prestiti.
- Le amministrazioni pubbliche e gli enti che erogano pensioni e altri emolumenti.
Quali sono i punti chiave?
- I prestiti possono essere estinti con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, calcolato al netto delle ritenute fiscali.
- La durata massima dei prestiti non può superare i dieci anni.
- I prestiti devono avere la garanzia di un'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del credito residuo in caso di decesso del mutuatario.
- Le cessioni di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica ai debitori ceduti, ad eccezione delle pensioni erogate da alcune amministrazioni pubbliche, per le quali l'efficacia decorre dal primo giorno del mese successivo alla notifica.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313 Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. note:
Entrata in vigore del provvedimento: 23/2/2007 (GU n.32 del 08-02-2007) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;
Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore comma in base al quale qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005;
Ritenuta l'opportunità di sentire preventivamente il Ministero delle comunicazioni e di procedere quindi con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 346 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005;
Visto il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;
Ritenuta l'opportunità di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto comma 347 dell'articolo unico della legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
Ritenuto opportuno tener conto dei tempi tecnici necessari alle Amministrazioni debitrici per effettuare il pagamento;
Visto il combinato disposto dell'articolo 28, comma 2 e dell'articolo 1, comma 6 del testo unico, come modificati dall'articolo unico, comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base al quale le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle cessioni di pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo unico nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica; ciò al fine di evitare disparità di trattamento rispetto alle cessioni effettuate dal personale in servizio;
Considerato che le modifiche all'articolo 52 del testo unico apportate dall'articolo 13-bis, comma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, hanno fatto venir meno la distinzione tra cessioni quinquennali e decennali, e pertanto hanno riflesso sulla disciplina del rinnovo della cessione, di cui all'articolo 39 del testo unico;
Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai quali l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato a intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi, i quali, tra l'altro, devono avere un oggetto sociale che preveda l'esclusivo svolgimento di attività finanziarie;
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
Sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, che hanno fornito pareri con lettera del 31 ottobre 2005, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa con l'Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione Finanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associazione Finanziarie Italiane (AFIN);
Sentite altresì la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, che hanno fornito osservazioni con note del 16 novembre 2005 della Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Ufficio Italiano dei Cambi;
Sentiti altresì l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Di-pendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), l'Ispettorato generale di finanza del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro e la Direzione V del Dipartimento del tesoro che hanno fornito osservazioni con note rispettivamente del 20 dicembre 2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 2006;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 5 ottobre 2006;
Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 2006 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Intermediari finanziari autorizzati
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica e delle Camere del Parlamento.
I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fmo al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.
Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo». «Art. 5. Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario.
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico. Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali ner i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla 1ee 14 maggio 2005, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005». «Art. 28. Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti.
L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei termini di cui all'art. 1, sesto comma.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice civile». «Art. 52. Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro.
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sui contratti d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione; deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabii e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile». «Art. 55. Applicabilità di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni.
Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del (Fondo per le indennità agli impiegati) previsti dagli articoli i e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, daIl'art. 14 del decreto stesso.
Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica.
Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo».
Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: «Art. 13-bis. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950. n. 180.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;
Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile»;
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Si riporta il testo del comma 245 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»: «245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari».