Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434 – Regolamento di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo all'imposta…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le modalità di applicazione di un'imposta erariale aggiuntiva sui diritti di approdo e partenza degli aeromobili, basata sulla rumorosità degli stessi. L'obiettivo è regolamentare e riscuotere questa imposta, che contribuisce anche al finanziamento di interventi per il disinquinamento acustico.
Per chi: Gli esercenti di aeromobili che effettuano approdi e partenze negli aeroporti italiani; I piloti di aeromobili non commerciali che effettuano approdi e partenze.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'ammontare percentuale dell'imposta erariale aggiuntiva sui diritti di approdo e partenza degli aeromobili.
- La differenziazione dell'imposta in base alla tipologia e alla certificazione acustica dei velivoli.
- L'esclusione di alcune categorie di velivoli dall'applicazione dell'imposta.
- Il riferimento a normative internazionali (Convenzione di Chicago) per la classificazione acustica dei velivoli.
A chi si applica questa norma?
- Gli esercenti di aeromobili che effettuano approdi e partenze negli aeroporti italiani.
- I piloti di aeromobili non commerciali che effettuano approdi e partenze.
Quali sono i punti chiave?
- L'imposta è un aumento percentuale dei diritti di approdo e partenza, non può superare il 20%.
- Velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica pagano il 20%, con alcune esclusioni (es. antincendio, agricolo).
- Velivoli subsonici a reazione con caratteristiche del capitolo 2 dell'allegato XVI della Convenzione di Chicago pagano il 15%.
- Velivoli subsonici a reazione con caratteristiche del capitolo 3 dell'allegato XVI e velivoli ad elica con certificazione acustica pagano il 5%.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 434 Regolamento di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, relativo all'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili. note:
Entrata in vigore del decreto: 20/11/1993 (GU n.260 del 05-11-1993) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165, con cui all'art. 10 è stata istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, commisurata alla rumorosità degli aeromobili;
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, modificata e integrata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25, sui diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, nonché dalla legge 2 ottobre 1991, n. 316, contenente disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo;
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che ha disposto in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei velivoli da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 3 dicembre 1983 sulla certificazione acustica dei velivoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, sulle modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dall'adunanza generale nella seduta del 9 aprile 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'ambiente;
EMANA il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il testo dell'art. 2 della legge n. 324/1976 (Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), sopracitato, è il seguente: "Art. 2. - I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:
L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;
L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilità;
L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attività commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi".
La misura dei diritti di approdo e di partenza è stata elevata, da ultimo, con D.P.R. 9 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1992.
Note alle premesse:
Con lo stesso decreto sarà determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra".
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
Nota: La lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli. (b) I requisiti del presente capitolo si applicano anche alle versioni derivate dei velivoli di cui alla precedente lettera (a) per i quali l'istanza di rilascio di varianti al certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data pari o successiva al 26 novembre 1981.
2.2. Valutazione del rumore.
La valutazione del rumore sarà effettuata in EPNdB (Ef- fective Perceived Noise decibels), secondo i metodi stabiliti dal Registro Aeronautico Italiano.
2.3. Punti di misura del rumore.
Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con le procedure per le prove in volo di cui in 2.6, non dovrà superare i livelli specificati in 2.4, rilevati nei seguenti punti: (a) Punto di misura laterale: il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 650 m dalla mezzeria stessa, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo. (b) Punto di misura di sorvolo: il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo. (c) Punto di misura di avvicinamento: il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 m verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto a 300 m oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 m dalla soglia pista.
2.4. Livelli massimi di rumore. (a) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 2.2, non dovranno superare i seguenti valori per i velivoli di cui in 2.1(a):
Nota: I livelli massimi di rumore variano linearmente con il logaritmo del peso del velivolo.
2.5. Eccedenze e compensazione.
Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura: (a) la somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 4 EPNdB elevabile a 5 EPNdB per velivoli quadrimotori, equipaggiati con motori aventi un rapporto di diluizione pari o superiore a 2, per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data anteriore al 1 dicembre 1969; (b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 3 EPNdB; (c) la somma delle eccedenze dovrà essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di misura.
2.6. Procedure per le prove in volo. (a) Procedura di prova per la fase di decollo:
Nota: La spinta media di decollo è la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie dei motori di serie;
Nota: Materiale guida sull'uso di procedure equivalenti è fornito nell''Environmental Technical Manual on the use of Procedures in the Noise Certification of Aircraft (Doc 9501)'". "Capitolo 3 VELIVOLI SUBSONICI A GETTO Istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977 3.1. Applicabilità.
I requisiti del presente capitolo si applicano alle versioni base e derivate dei velivoli subsonici a getto che al peso massimo di omologazione richiedono una lunghezza di pista superiore a 610 m e per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977.
Nota: La lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli.
3.2. Valutazione del rumore.
La valutazione del rumore sarà effettuata in EPNdB (Ef- fective Perceived Noise decibels) secondo metodi stabiliti dal Registro Aeronautico Italiano (RAI).
3.3. Punti di misura del rumore.
Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con i requisiti del presente capitolo, non dovrà superare i livelli specificati in 3.4, rilevati nei seguenti punti di riferimento: (a) punto di misura laterale: il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 450 m dalla mezzeria stessa, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo; (b) punto di misura di sorvolo: il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 m dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo; (c) punto di misura di avvicinamento: il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 m verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto a 300 m oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 m dalla soglia pista.
Se le prove vengono eseguite in punti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere (a), (b) e (c), i dati rilevati dovranno essere corretti con lo stesso metodo da impiegarsi quando le traiettorie di volo realizzate si scostano da quelle prese a riferimento.
I punti di misura dovranno essere in numero sufficiente a determinare con chiarezza il livello massimo del rumore raggiunto lungo la linea laterale presa in esame. Dovranno inoltre essere condotte misure simultanee in un punto ubicato in posizione simmetrica sull'altro lato della pista.
Il richiedente dovrà dimostrare al RAI che durante le prove di volo, i livelli di rumore nei punti di misura laterale e di sorvolo non sono stati separatamente ottimizzati a spese uno dell'altro.
3.4. Livelli massimi di rumore. (a) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 3.2, non dovranno superare i seguenti valori:
Nota: I livelli massimi di rumore variano linearmente con il logaritmo del peso del velivolo.
3.5. Eccedenze e compensazione.
Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura: (a) la somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 3 EPNdB; (b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 2 EPNdB; (c) la somma delle eccedenze dovrà essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di misura.
3.6. Procedure di riferimento per la certificazione acustica.
3.6.1. Condizioni generali. (a) Le procedure di riferimento dovranno essere conformi ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità. (b) Il calcolo delle procedure di riferimento e delle traiettorie di volo dovranno essere approvate dal RAI. (c) Le procedure di riferimento per le fasi di decollo e di avvicinamento sono stabilite rispettivamente in 3.6.2 e 3.6.3 con l'eccezione di quanto specificato nel successivo punto (d). (d) Se il richiedente dimostra che le caratteristiche di progetto del velivolo non consentono di eseguire i voli in accordo con quanto stabilito in 3.6.2 e 3.6.3, le procedure di riferimento:
Nota: L'atmosfera di riferimento in termini di temperatura ed umidità relativa è omogenea quando è usata per il calcolo dei coefficienti di assorbimento atmosferico.
3.6.2. Procedura di riferimento per la fase di decollo.
La traiettoria di volo nella fase di decollo dovrà essere calcolata come segue: (a) dovrà essere usata la spinta media di decollo dall'inizio del decollo fino ad un punto in cui si siano raggiunte le altezze al disopra della pista di almeno 300 m, 260 m, 210 m rispettivamente per velivoli fino a due motori, con tre motori e con quattro o più motori;
Nota: La spinta media di decollo è la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie dei motori di serie. (b) fino al raggiungimento delle altezze di cui alla precedente lettera (a), la spinta non dovrà essere ridotta al disotto del valore necessario a mantenere un gradiente di salita del 4% con tutti i motori funzionanti oppure, se maggiore, del valore necessario a mantenere il volo livellato con il motore critico inoperativo; (c) la velocità di salita nella fase di decollo con tutti i motori funzionanti, scelta dal richiedente non inferiore VfB0122 + 19 km/h, ma non superiore a VfB0122 + 37 km/h, dovrà essere raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovrà essere mantenuta per tutta la durata della prova di decollo; (d) la configurazione di decollo scelta dal richiedente dovrà essere mantenuta costante per tutta la durata della prova di decollo, eccettuata la posizione del carrello che può essere retratto; (e) il peso del velivolo al rilascio dei freni dovrà corrispondere a quello massimo di decollo per il quale viene richiesta la certificazione acustica.
3.6.3. Procedura di riferimento per la fase di avvicinamento.
La traiettoria di volo nella fase di avvicinamento dovrà essere calcolata come segue: (a) il velivolo dovrà essere stabilizzato su un sentiero di discesa inclinato di 3 ; (b) l'avvicinamento dovrà essere eseguito ad una velocità stabilizzata non inferiore a 1,3 VfB012s + 19 km/h con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il sorvolo del punto di misura, e dovrà continuare fino ad effettuare un normale contatto con il terreno; (c) per tutta la durata della procedura di riferimento nella fase di avvicinamento, dovrà essere mantenuta costante la configurazione di avvicinamento usata nelle prove della certificazione di aeronavigabilità, eccettuata la posizione del carrello che deve essere esteso; (d) il peso del velivolo al contatto con il terreno dovrà essere pari a quello massimo di atterraggio consentito nella configurazione di avvicinamento definita alla lettera (c) precedente per il quale viene richiesta la certificazione acustica; (e) dovrà essere utilizzata la configurazione più critica (quella cioè che produce i più alti livelli di rumore) al peso per il quale viene richiesta la certificazione acustica e con il normale spiegamento delle superfici aerodinamiche di comando inclusi i dispositivi che producono portanza e resistenza.
3.7. Procedure di prova. (a) Le procedure di prova dovranno essere approvate dal RAI. (b) Le procedure di prova e la misura del rumore dovranno essere eseguite e sviluppate in un modo approvato che consenta di effettuare la valutazione del rumore in EPNdB secondo metodi stabiliti dal RAI. (c) I dati acustici dovranno essere corretti secondo metodi stabiliti dal RAI per riportarli alle condizioni di riferimento specificate nel presente capitolo. Parimenti, dovranno essere effettuate le correzioni per la velocità e la spinta. (d) Se le prove sono eseguite con un peso diverso da quello per il quale viene richiesta la certificazione acustica, la necessaria correzione del livello di rumore non dovrà superare 2 EPNdB al decollo e 1 EPNdB in avvicinamento. I dati da utilizzare per stabilire la variazione del livello di rumore con il peso, nelle condizioni di prove relative sia al decollo che in avvicinamento dovranno essere approvate dal RAI. In modo analogo, la necessaria correzione del livello di rumore non dovrà superare 2 EPNdB quando la traiettoria di volo in avvicinamento realizzata nella prova si scosta da quella di riferimento. (e) Nelle condizioni di avvicinamento, le procedure di prova saranno accettate se il velivolo seguirà un sentiero di discesa inclinato di 3 (Più o Meno) 0,5 . (f) Se nelle prove vengono seguite procedure diverse da quelle a riferimento, ma ad esse equivalenti, dovranno essere approvati dal RAI le procedure stesse ed i relativi metodi per correggere i risultati. L'ammontare delle correzioni non potrà comunque superare 16 EPNdB al decollo e 8 EPNdB in avvicinamento e, qualora risultino superiori rispettivamente a 8 EPNdB e 4 EPNdB, i livelli di rumore così corretti dovranno essere inferiori a quelli limite ammessi ridotti di 2 EPNdB.
Nota: Materiale guida sull'uso di procedure equivalenti è fornito nel 'Environmental Technical Manual on the use of Procedures in the Noise Certification of Aircraft (Doc 9501)'".