Decreto 24 settembre 1991, n. 373
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per l'assegnazione di posti riservati al personale di categorie inferiori nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, specificamente per le qualifiche di quarta categoria.
Per chi: Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; I dipendenti appartenenti alle categorie inferiori che aspirano a qualifiche di quarta categoria.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'attribuzione di posti riservati nelle qualifiche di quarta categoria.
- Le modalità per i concorsi interni per titoli ed esami.
- La riserva di posti per operai specializzati.
A chi si applica questa norma?
- Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
- I dipendenti appartenenti alle categorie inferiori che aspirano a qualifiche di quarta categoria.
Quali sono i punti chiave?
- Il 10% dei posti disponibili nelle qualifiche di quarta categoria è riservato al personale della categoria immediatamente inferiore.
- L'assegnazione avviene tramite concorsi interni per titoli ed esami.
- I dipendenti devono avere almeno due anni di anzianità di servizio nella categoria di appartenenza per essere ammessi ai concorsi.
- Per la qualifica di operaio specializzato, un ulteriore 40% dei posti è riservato agli operai di seconda categoria assunti prima del 3 aprile 1979.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DECRETO 24 settembre 1991, n. 373 Regolamento per la disciplina dell'attribuzione dei posti riservati, nelle qualifiche di quarta categoria, al personale delle categorie inferiori dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. note:
10/12/1991 (GU n.276 del 25-11-1991) IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;
Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, e successive modificazioni, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti, ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 del 1981, alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi dei posti di ciascuna qualifica funzionale, pubblicato nel 6 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9/1983;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale delle poste e delle telecomunicazioni e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, e successive modificazioni, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 1 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 14/1983;
Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, come modificato ed integrato dall'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, ed in particolare l'art. 75 concernente l'istituzione dei contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, secondo il quale il 40% dei posti della qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990 con il quale sono stati istituiti i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 5 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 23/1990;
Visto il decreto ministeriale n. 8140 del 21 giugno 1989, con il quale, in esecuzione del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come successivamente modificato, è stata disciplinata la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento da assumere nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 3 supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6/1990;
Vista la legge 25 ottobre 1989, n. 355;
Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, che prevede la formazione di una graduatoria di merito nei confronti dei dipendenti interni per la copertura dell'aliquota di posti ad essi riservata nelle qualifiche alle quali si accede a norma dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987 come successivamente integrato e modificato;
Ravvisata la necessità di provvedere a disciplinare le modalità per procedere alla formazione della predetta graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti riservati, nelle qualifiche del personale dell'esercizio di quarta categoria degli uffici principali e degli uffici locali, agli appartenenti alle categorie inferiori;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti la commissione paritetica amministrazione-sindacati ed il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 61009/4157DL/CR del 10 settembre 1991);
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Categoria I: Attività semplici.
Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.
Categoria II: Attività semplici, con conoscenze elementari.
Attività semplici, manuali e non, per il cui esercizio richiede preparazione e conoscenze elementari, compresi i servizi di anticamera e di semplice custodia.
Categoria III: Attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.
Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specifiche di esecuzione elementare o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta la utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Categoria IV: Attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.
Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico- manuali che presuppongono specifica preparazione professionale nel ramo, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di proce- dure predeterminate. Le prestazioni sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione.
Categoria V: Attività con conoscenze specialistiche e responsabilità di gruppo.
Attività amministrative, contabili e tecniche richiedenti qulificata preparazione tecnico-professionale e conoscenza della tecnologia del lavoro o perizia nella esecuzione, espletata con autonomia di disimpegno nei limiti delle norme regolamentari. Possono comportare responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altri lavoratori a minor contenuto professionale organizzati in gruppi formali o in piccole unità opera- tive.
Categoria VI: Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo.
Categoria VII: Attività con preparazione professionale ed eventuale responsabilità di unità organiche.
Attività amministrativo-contabili o tecniche, richiedenti preparazione professionale specializzata, comportante ampi margini di valutazione per il perseguimento dei risultati da conseguire, con facoltà di iniziativa, proposta e decisione nell'ambito di direttive generali; comportano collaborazione istruttoria o di studio e ricerca, nel campo amministrativo, di progettazione, direzione di lavori, collaudo ed analisi in quello tecnico implicante qualificato apporto professionale, nonché controllo ispettivo, qualificata ispezione contabile e direzione di uffici e impianti costituenti unità organiche di media entità o grandi ripartizioni interne di unità organiche di rilevante entità.
La preposizione alle unità organiche o alle grandi ripartizioni interne delle unità organiche di rilevante entità comporta la piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.
Categoria VIII: Attività con elevata specializzazione professionale ed eventuale responsabilità di grandi unità organiche.
Attività amministrative, tecniche o ispettive e di stu- dio e ricerca, anlisi e progettazione, direzione di lavori e collaudi, coordinamento e promozione, elaborazione di piani e programmi, controllo e verifica dei risultati, richiedenti preparazione professionale altamente specializzata ed autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi in ordine agli indirizzi ed agli obiettivi da conseguire, nonché di direzione di uffici, servizi e impianti costituenti unità organiche di rilevante entità, e relativa ispezione contabile, o di funzioni vicarie di dirigenti previa formale attribuzione.
Vi è connessa responsabilità organizzativa e responsabilità diretta delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dalle unità organiche sottordinate". "Art. 5 (Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice- dirigente di VII e VIII categoria). - Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101 (poi ridotta dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 893, n.d.r.):
In conseguenza di quanto sopra, nella prima attuazione della presente legge, il personale interessato passa di categoria in base alla nuova ascrizione del proprio profilo professionale, semprechè svolga già le relative mansioni.
Il passaggio stesso è subordinato al superamento di apposito accertamento professionale per il personale che non svolga già le suddette mansioni.
In corrispondenza del soprannumero che dovesse verificarsi in una qualifica funzionale per effetto del passaggio di cui sopra, sono tenuti vacanti, fino al suo riassorbimento, altrettanti posti nella qualifica del corrispondente profilo della categoria immediatamente inferiore. Il personale collocato in soprannumero, in attesa del suddetto riassorbimento, è utilizzato nelle mansioni dei citati posti tenuti vacanti nella categoria inferiore.
Il passaggio nelle nuove categorie avrà decorrenza dal 1 gennaio 1982 ed avverrà in base alle norme di inquadramento economico contenute nell'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, prescindendo dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101".
Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle provincie, nei comuni e nelle unità sanitarie locali".
Ad esse provvede un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente e da due esperti scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. Per le assunzioni di personale a tempo determinato di cui all'art.
8, commi 2 e 4, in relazione alla precarietà del rapporto e alla semplicità delle mansioni, il riscontro di idoneità può essere eseguito da un funzionario dell'amministrazione o dell'ente".
Con D.M. 1 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1990, n. 95) è stato determinato il contenuto delle prove selettive di cui al precedente art. 6.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1: