Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 – Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo attua una direttiva europea riguardante i bilanci d'esercizio e consolidati di alcune imprese, modificando la normativa esistente e abrogando direttive precedenti. Si occupa anche della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di alcune imprese e succursali.
Per chi: Società di capitali e altri soggetti individuati dalla legge; Imprese operanti nell'industria estrattiva e nell'utilizzo delle aree forestali primarie.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La disciplina del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per le società di capitali e altri soggetti.
- La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito per determinate imprese e succursali.
- Le definizioni di "enti di interesse pubblico", "Governo", "grande società", "gruppo di medie dimensioni", "società madre", "società figlia", "società madre europea", "industria estrattiva", "utilizzo delle aree forestali primarie", "pagamento" e "progetto".
- Le disposizioni in materia di trasparenza dei pagamenti.
A chi si applica questa norma?
- Società di capitali e altri soggetti individuati dalla legge.
- Imprese operanti nell'industria estrattiva e nell'utilizzo delle aree forestali primarie.
Quali sono i punti chiave?
- Una "grande società" supera almeno due dei seguenti limiti: totale dello stato patrimoniale 20.000.000 di euro, ricavi netti delle prestazioni 40.000.000 di euro, numero medio dei dipendenti 250.
- Un "gruppo di medie dimensioni" ha un bilancio consolidato che soddisfa almeno due dei seguenti criteri: totale dell'attivo dello stato patrimoniale inferiore a 20.000.000 di euro, totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40.000.000 di euro, numero medio di dipendenti inferiore a 250.
- I "pagamenti" includono diritti di produzione, imposte sul reddito (escluse IVA e imposte sulle persone fisiche), royalties, dividendi a titolo di royalties, premi di firma, diritti e corrispettivi per licenze, e realizzazione di infrastrutture.
- Il decreto è entrato in vigore il 01/01/2016.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 139 ultimo aggiornamento all'atto: 05/03/2026 Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge ((e della direttiva 2021/2101/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali)). (15G00153) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/03/2026) (GU n.205 del 04-09-2015) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) del 19 luglio 2002, n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea secondo semestre, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1Definizioni
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
L'art. 117, comma secondo, della Costituzione, è il seguente: "Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
La direttiva 2013/34/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 giugno 2013, n. L 182.
La direttiva 2006/43/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
La direttiva 78/660/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
La direttiva 83/349/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
La direttiva 84/253/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126.
Il regolamento (CE) n. 1606/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 ( delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013- secondo semestre) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251, così recita: " Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee 1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010 , relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata);
2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (termine di recepimento: 4 luglio 2014; per l' art. 1 , punto 5, termine di recepimento: 4 gennaio 2015);
2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (termine di recepimento: 9 luglio 2015);
2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 , che modifica la direttiva 2003/41/CE , relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE , sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (termine di recepimento: 21 dicembre 2014);
2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione) (per gli articoli 3, punti 7, 12, 13 , e da 15 a 22 ; 4 , paragrafo 1; 5 ; 7 , paragrafo 4; 8 , paragrafi da 2 a 9; 9 ; 10 , paragrafo 2; 11 , paragrafi 1 e 3; da 12 a 16 ; da 18 a 29 ; da 31 a 35 ; 37 ; 38 , paragrafi 1 e 2; da 39 a 42 ; 45 ; 46 e per gli allegati I , II e III , termine di recepimento: 30 giugno 2015; per il punto 4 dell' allegato I , termine di recepimento: 3 ottobre 2013; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (termine di recepimento: 19 luglio 2015);
2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 , che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (termine di recepimento: 28 dicembre 2014);
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 30 , 31 , paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, da 32 a 46, 49 e 50 e allegato I , termine di recepimento: 20 luglio 2015; per l' art. 31 , paragrafi 3, 4 e 5, termine di recepimento: 20 luglio 2018; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (per gli articoli da 1 a 12 , da 14 a 28, 30 e per l' allegato I , termine di recepimento: 20 luglio 2015; per le restanti disposizioni: senza termine di recepimento);
2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 20 luglio 2015);
2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (termine di recepimento: 31 dicembre 2013);
2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , recante modifica della direttiva 2009/16/CE , relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (termine di recepimento: 21 novembre 2014);
2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013 , che modifica le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (termine di recepimento: 14 settembre 2015);
2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (senza termine di recepimento);
2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento);
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 , relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (termine di recepimento: 4 ottobre 2016)".
La legge 24 dicembre 2012, n. 234, (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, (Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
Il decreto legislativo 26 maggio1997, n. 173, (Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n. 143, S.O.
La direttiva 91/674/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 374.
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ( Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
La direttiva n. 86/635/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.
La direttiva 89/117/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 16 febbraio 1989, n. L 44.
Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, (Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69 ), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 27, S.O.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, già citato nelle premesse, così recita: "Art. 16 (Enti di interesse pubblico) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli enti di interesse pubblico e ai revisori legali e alle società di revisione legale incaricati della revisione legale presso enti di interesse pubblico. Sono enti di interesse pubblico:
Per i riferimenti alla direttiva 2013/34/UE, al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 si vedano le note alle premesse.
Il regolamento (CE) n. 1893/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 393.