Legge 19 novembre 1987, n. 470 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val…
Di che cosa tratta questa norma?
Questa legge converte un decreto-legge precedente, introducendo modifiche e disposizioni urgenti a favore dei comuni colpiti da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto 1987. L'obiettivo è fronteggiare i danni e avviare la ricostruzione delle zone colpite.
Per chi: I comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, della Val Camonica, della Val Formazza-Ossola e delle province autonome di Trento e Bolzano; I comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale individuati da specifici decreti.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto ambientale e agrario
- Articoli
- 3
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Interventi urgenti e stanziamenti finanziari per i comuni colpiti dalle calamità naturali.
- Riconoscimento della qualifica di infortunato del lavoro per i cittadini invalidi, deceduti o dispersi a causa degli eventi.
- Disposizioni per la dichiarazione di morte presunta e la sospensione dei termini per i protesti cambiari.
- Indennizzi e agevolazioni per il settore agricolo, inclusi esoneri contributivi e indennità per la perdita di terreni o attività.
A chi si applica questa norma?
- I comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, della Val Camonica, della Val Formazza-Ossola e delle province autonome di Trento e Bolzano.
- I comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale individuati da specifici decreti.
- Cittadini, imprenditori agricoli e coltivatori diretti residenti o operanti nelle zone colpite.
Quali sono i punti chiave?
- Autorizzata una spesa di 990 miliardi di lire a carico del fondo per la protezione civile per gli interventi urgenti.
- La stima dei danni e il programma degli interventi devono essere comunicati dalle regioni e province autonome entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
- Le provvidenze previste non sono cumulabili con altre disposizioni statali o regionali per gli stessi titoli.
- L'attività di gruppi scientifici per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche è prorogata al 31 dicembre 1988, con un onere di 10 miliardi di lire.
Diritto ambientale e agrario
Testo della legge
Testo della legge
LEGGE 19 novembre 1987, n. 470 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987. note:
Entrata in vigore della legge: 19/11/1987. (GU n.271 del 19-11-1987) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Gli interventi previsti dal presente decreto, volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:
All'articolo 2: il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro"; dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse in concomitanza degli eventi calamitosi senza che si abbiano più loro notizie, quando sia decorso un anno dal 18 luglio 1987, con la procedura di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875"; al comma 5, le parole: "dalla regione Lombardia alla quale" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni e province autonome alle quali".
All'articolo 3: al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'articolo 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto".
All'articolo 4: il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei comuni di Valdisotto e di Torre S. Maria in provincia di Sondrio per le superfici nelle quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, si è verificata la totale distruzione dei terreni agricoli la cui coltivabilità non è più ripristinabile, può essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. Nel caso di esercizio di tale facoltà i terreni passano al demanio comunale.
L'indennizzo è esteso, alle scorte vive o morte danneggiate o distrutte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla regione Lombardia. Agli imprenditori agricoli a titolo principale di età superiore a 55 anni che, a causa della totale distruzione dei terreni agricoli di cui al presente comma, abbiano perduto l'azienda può essere altresì concessa un'indennità una tantum di cessazione dell'attività agricola, con criteri e modalità da determinarsi dalla regione Lombardia"; il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito, per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. L'indennità di cui sopra viene riconosciuta anche agli imprenditori non a titolo principale con la riduzione del 50 per cento"; il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Qualora le alluvioni abbiano depositato materiali sterili su terreni coltivati e la loro rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è assunta a carico dello Stato"; il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Qualora, in dipendenza dagli eventi alluvionali, derivi alla produzione agricola, nella campagna 1987-88, una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, le aziende agricole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici per i versamenti compresi tra il 19 luglio 1987 ed il 31 ottobre 1988, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni"; al comma 12, dopo le parole: "e dipendenti dalle aziende agricole con", sono inserite le seguenti: "perdita della"; il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. L'assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo viene effettuata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo la procedura stabilita dall'articolo 3, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590";
al comma 18, sono soppresse le parole: ", in relazione alle occorrenze più urgenti,".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'articolo 1 nei comuni di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, può essere concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte perite o danneggiate.
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis. - 1. Tutti i contributi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di sovvenzione, per le finalità di cui al presente decreto, non concorrono a formare base imponibile agli effetti delle imposte dirette.
Art. 5
ter. - 1. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1987 e 1988, purché residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), prima delle eccezionali calamità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di appartenenza 2. I giovani di cui al comma 1 sono utilizzati presso gli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano o degli enti locali territoriali per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici oltre che per partecipare alla realizzazione di progetti mirati al ripristino del territorio, finanziati dallo Stato e dagli altri enti citati.
Art. 5
quater. - 1. A favore delle imprese ubicate nei comuni della Valtellina, isolati dalla frana della Val Pola, che commercializzano prodotti fabbricati in luogo verso il restante territorio nazionale attraverso la rete viaria della Confederazione elvetica, o che, comunque ubicate, distribuiscono carburante, gasolio e nafta per riscaldamento nei comuni predetti, è corrisposto un contributo commisurato ai maggiori costi di trasporto effettivamente sostenuti rispetto alle tariffe di trasporto previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relativi decreti ministeriali applicativi 2. Il contributo è corrisposto per la merce trasportata a partire dal 18 luglio 1987 e fino al ripristino della viabilità ordinaria, limitatamente ai beni per i quali vengono forniti i necessari documenti doganali.
Alla liquidazione del contributo provvede la regione Lombardia, previo accertamento effettuato da parte di una apposita commissione tecnica composta da rappresentanti della prefettura, della intendenza di finanza e della camera di commercio di Sondrio.
Art. 5
quinquies. - 1. Ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale siti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali oggetto del presente decreto, è corrisposto
All'articolo 6: il comma 1 è soppresso.
All'articolo 7: al comma 1, dopo le parole: "per interventi urgenti", sono inserite le seguenti: "di sistemazione idraulica".
All'articolo 8: al comma 1, sono premessi i seguenti: "01. Al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno 1987-1988 nelle scuole funzionanti nelle località della provincia di Sondrio colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, l'amministrazione della pubblica istruzione è autorizzata ad adottare i necessari provvedimenti, anche in deroga alle norme vigenti, in materia di costituzione di cattedre o posti orario di insegnamento e di utilizzazione del personale docente.
All'articolo 9: al comma 1, le parole: "concordando le relative modalità con gli enti locali interessati" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, e concordando le relative modalità con gli altri enti locali".
L'articolo 10 è soppresso.
All'articolo 11: al comma 3, le parole: "cessioni di beni e alle prestazioni di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "cessioni e prestazioni di cui al comma 1".
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti: "Art. 11-bis. - 1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse sulla base:
Art. 11
ter. - 1. Gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si attuano anche nei comuni delle province di Grosseto e di Viterbo e nel comune di Castellammare di Stabia, colpiti da eccezionali avversità atmosferiche. L'individuazione dei comuni predetti ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri Per far fronte agli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire a carico del fondo per la protezione civile".
L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in complessive lire 1.410 miliardi, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 11, valutate in lire 5 miliardi, si provvede, quanto a lire 545 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 150 miliardi l'accantonamento "Risoluzione convenzionale per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli", per lire 45 miliardi l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno", per lire 200 miliardi l'accantonamento "Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti" e per lire 150 miliardi l'accantonamento "Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare compreso quello sanitario"; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto a lire 560 miliardi per lo stesso anno 1988, mediante mutui da contrarre ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, al cui onere di ammortamento, valutato in lire 37 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Difesa del suolo", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
L'articolo 13 è soppresso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per il coordinamento della protezione civile Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA:
Il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1987.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 4 dicembre 1987. nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea indice dell'atto visualizzazione classica lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi