Decreto 24 ottobre 2000, n. 366 – Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le modalità di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per le operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni. Definisce cosa si intende per servizi di telecomunicazione ai fini fiscali.
Per chi: I fornitori di servizi di telecomunicazione; I clienti che usufruiscono di tali servizi.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'applicazione dell'IVA ai servizi di telecomunicazione.
- La definizione di "servizi di telecomunicazione" per scopi fiscali.
- Le modalità e i termini per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti.
- Le deroghe all'obbligo di emissione della fattura per alcune categorie di contribuenti.
A chi si applica questa norma?
- I fornitori di servizi di telecomunicazione.
- I clienti che usufruiscono di tali servizi.
Quali sono i punti chiave?
- I servizi di telecomunicazione includono l'emissione, trasmissione e ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura tramite vari mezzi (filo, radio, cavo, ecc.).
- Sono considerati servizi di telecomunicazione anche la cessione e concessione di diritti di utilizzo di tali mezzi, la distribuzione di segnali radiotelevisivi, la messa a disposizione di reti e l'autorizzazione all'accesso a reti informatiche.
- Le operazioni accessorie o connesse ai servizi di telecomunicazione sono considerate parte integrante del servizio se previste contrattualmente.
- L'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente per alcune attività, ma il Ministro delle Finanze può estendere questa non obbligatorietà ad altre categorie di contribuenti che prestano servizi al pubblico con caratteristiche di uniformità, frequenza e importo limitato.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 24 ottobre 2000, n. 366 ultimo aggiornamento all'atto: 02/10/2003 Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni. note:
Entrata in vigore del decreto: 26-12-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003) (GU n.288 del 11-12-2000) IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale viene istituita l'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;
Visto l'articolo 22, secondo comma, del medesimo decreto il quale stabilisce che la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, prevista nel comma precedente dello stesso articolo, possa essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizio al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi;
Visto l'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che rimette, tra l'altro, al Ministro delle finanze la determinazione, con propri decreti, di particolari modalità e termini per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili;
Visto l'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, in deroga a quanto disposto nei titoli primo e secondo, che l'imposta sul valore aggiunto è dovuta per le prestazioni dei gestori dei telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
Visto l'articolo 74, terzo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, che dispone che le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi primo e secondo del medesimo articolo 74 saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'articolo 74, quarto comma, dello stesso decreto, concernente la possibilità per determinati enti ed imprese di essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni e versamenti trimestralmente anziché mensilmente senza che si applichino le disposizioni di cui al precedente articolo 33 relativo alle semplificazioni per i contribuenti minori in ordine alle liquidazioni ed ai versamenti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 489;
Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, concernente l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1996, concernente gli obblighi tributari nel settore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione denominato "GSM";
Vista la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 17 marzo 1997, n. 97/207/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 9 della sesta direttiva I.V.A. 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, con la quale, tra l'altro, è stata fornita la definizione del servizio di telecomunicazione;
Considerato il continuo ed accelerato sviluppo tecnico del particolare settore delle telecomunicazioni, nel quale vengono ad essere ricomprese in numero sempre maggiore nuove realtà le quali comportano un ampliamento dell'ambito dei servizi di telecomunicazione;
Considerato che, per l'elevato numero delle operazioni poste in essere nei confronti degli utenti, i servizi di telecomunicazione rientrano tra i servizi di cui all'articolo 73, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
Ritenuta l'opportunità di avvalersi delle facoltà conferitegli dai detti articoli per quanto concerne la determinazione di particolari modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate, nel territorio dello Stato, nel settore delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000, n. 190/99;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14619 dell'8 settembre 2000;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Servizi di telecomunicazione
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla".
Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti, previste da disposizioni legislative usi commerciali o clausole contrattuali.
Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente".
L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa.
Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, semprechè il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.
I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.
Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'art. 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga quanto disposto dall'art. 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione".
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
4-bis. All'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d'imposta .
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio corrente allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza".