Decreto 9 ottobre 2012, n. 217 – Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto regola l'uso dei dispositivi di allarme acustici e visivi per i veicoli che soccorrono animali e stabilisce le condizioni per il trasporto di animali in stato di necessità, anche da parte di privati.
Per chi: Conducenti di autoambulanze veterinarie e veicoli adibiti alla vigilanza zoofila; Enti proprietari e concessionari delle autostrade che recuperano animali pericolosi per la circolazione.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto tributario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- L'uso di sirene e luci blu lampeggianti per veicoli di soccorso animali e di vigilanza zoofila.
- Le condizioni in cui il trasporto di un animale gravemente malato da parte di privati è considerato uno stato di necessità.
- La documentazione da esibire alle autorità di polizia stradale per i controlli.
- L'applicazione delle norme del Codice della Strada ai veicoli privati che trasportano animali in stato di necessità.
A chi si applica questa norma?
- Conducenti di autoambulanze veterinarie e veicoli adibiti alla vigilanza zoofila.
- Enti proprietari e concessionari delle autostrade che recuperano animali pericolosi per la circolazione.
- Privati che trasportano animali in gravi condizioni di salute.
Quali sono i punti chiave?
- L'uso dei dispositivi acustici e visivi è consentito solo per servizi urgenti di istituto.
- I veicoli privati che trasportano animali in stato di necessità sono soggetti all'articolo 156 del Codice della Strada.
- Il decreto individua i servizi urgenti di istituto che legittimano l'uso dei dispositivi.
- Il decreto disciplina le condizioni e la documentazione per il trasporto di animali in gravi condizioni di salute da parte di privati.
Diritto tributario
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217 Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. (12G0238) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/2012 (GU n.289 del 12-12-2012) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l'utilizzo dei medesimi dispositivi, nonché «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorità di polizia stradale per i necessari controlli;
Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l'articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;
Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Ambito di applicazione
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.».
La legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991, n. 203.
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.
Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze) è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1988, n. 13.
Il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137 (Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze) è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2009, n. 225.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1:
Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.