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Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

Di che cosa tratta questa norma?

Questo decreto legislativo stabilisce il "Codice dei contratti pubblici", che è un insieme di regole per come lo Stato e altri enti pubblici devono fare acquisti e appalti. È stato creato per attuare una legge precedente del 2022.

Per chi: Le "stazioni appaltanti", cioè gli enti pubblici che acquistano beni, servizi o lavori; Gli "operatori economici", ovvero le aziende che partecipano alle gare d'appalto per fornire beni, servizi o eseguire lavori.

Dati essenziali

Paese
Italia
Area del diritto
Appalti pubblici e concorrenza
Decisioni giudiziarie
172
Fonte
normattiva.it
Testo acquisito il
Spiegazione aggiornata il

Che cosa regola questa norma?

  • I principi generali che devono guidare gli appalti pubblici.
  • La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
  • La programmazione e la progettazione degli appalti.
  • Le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti, inclusi quelli di importo inferiore alle soglie europee.

A chi si applica questa norma?

  • Le "stazioni appaltanti", cioè gli enti pubblici che acquistano beni, servizi o lavori.
  • Gli "operatori economici", ovvero le aziende che partecipano alle gare d'appalto per fornire beni, servizi o eseguire lavori.

Quali sono i punti chiave?

  • Il decreto è entrato in vigore il 01/04/2023.
  • Regola i contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.
  • Include disposizioni specifiche per settori come i servizi sociali, i beni culturali, la difesa e la sicurezza.
  • Prevede un Libro V dedicato al contenzioso e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), oltre a disposizioni finali e transitorie.

Giurisprudenza su questa norma

172

Appalti pubblici e concorrenza

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Appalti pubblici e concorrenza

Testo della legge

Testo della legge

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 ultimo aggiornamento all'atto: 23/03/2026 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044) note:

Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2023 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2026) (GU n.77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Vista la nota in data 28 giugno 2022 con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha affidato la formulazione del progetto di decreto legislativo recante la disciplina dei contratti pubblici al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 4 luglio 2022, con il quale la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;

Visto lo schema di "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»", redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo dal Consiglio di Stato in data 27 ottobre 2022 -7 dicembre 2022;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 26 gennaio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, e della cultura; EMANA il seguente decreto legislativo:

Articolo 1Principio del risultato

1.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2.La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3.Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
4.Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:
a)valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b)attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.