Decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto legislativo adegua i compiti del Corpo della Guardia di finanza, stabilendo che sia una forza di polizia militare con competenza generale in materia economica e finanziaria. La sua dipendenza è ora riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.
Per chi: Il Corpo della Guardia di finanza; Il Ministro dell'economia e delle finanze.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Diritto ambientale e agrario
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- La natura del Corpo della Guardia di finanza come forza di polizia ad ordinamento militare.
- La sua competenza generale in materia economica e finanziaria.
- La sua dipendenza dal Ministro dell'economia e delle finanze.
A chi si applica questa norma?
- Il Corpo della Guardia di finanza.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze.
Quali sono i punti chiave?
- Il Corpo della Guardia di finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare.
- Ha competenza generale in materia economica e finanziaria.
- Dipende dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Diritto ambientale e agrario
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68 ultimo aggiornamento all'atto: 31/12/2024 Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2024) (GU n.71 del 26-03-2001 - Suppl. Ordinario n. 59) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante, tra l'altro, specifica delega al Governo per l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza in relazione al riordino della pubblica amministrazione, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
Visto, in particolare, il comma 2, lettera a) del citato articolo 4 che, a tal fine, fissa come principio direttivo la previsione dell'esercizio da parte del Corpo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente disposizioni per la riforma del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
Visti i propri decreti 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in materia, rispettivamente, di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 66, recante tra l'altro, un programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge lo aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il proprio decreto 25 ottobre 1999, n. 556, di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente le attribuzioni dei vertici militari;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1(Natura e Dipendenza)
Schema di decreto legislativo concernente l'adeguamento dei compiti del Corpo (ex art. 4, legge n. 78 del 2000).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione reca: "76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
L'articolo 87 della Costituzione reca: "87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previo, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
L'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, reca: "4. Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione".
L'articolo 1 della legge 23 aprile 1959,n. 189, reca: "1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa porte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie: eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione; vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico: concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari: concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica: eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesta il suo intervento."
L'articolo 4, comma 2, legge a), della legge 31 marzo 2000, n. 78,reca: "4. Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma l,sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
L'articolo 11, della legge 15 marzo 1997,n. 59, reca: "11. 1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
La legge 7 gennaio 1929, n. 4, reca: "Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, reca: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, reca: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".
La legge 11 marzo 1988, n. 66, reca: "Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e dai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze".
L'articolo 16, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) reca: "16. Forze di polizia. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale della Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso".
La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa".
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, reca: "Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari".
L'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25 (Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa) reca: "10.1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 30 novembre 1997.
Note all'articolo 1:
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
L'articolo 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), reca: "1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di: prevenire, ricercare e denunciare le evasioni e le violazioni finanziarie; eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere a servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione: vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico: concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari; concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento."