Decreto 16 settembre 2022, n. 193 – Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce i modelli standard per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative richieste nell'ambito degli appalti pubblici, con l'obiettivo di semplificare le procedure.
Per chi: Gli offerenti e gli appaltatori che partecipano a procedure di appalto pubblico; Le stazioni appaltanti e i soggetti aggiudicatori.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Appalti pubblici e concorrenza
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- I modelli standard per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative.
- Le modalità di presentazione delle schede tecniche da parte di offerenti e appaltatori.
- La possibilità di rilasciare garanzie fideiussorie congiuntamente da più garanti.
- L'applicazione delle disposizioni sia ai settori ordinari che a quelli speciali e alle concessioni, se richiamato nei documenti di gara.
A chi si applica questa norma?
- Gli offerenti e gli appaltatori che partecipano a procedure di appalto pubblico.
- Le stazioni appaltanti e i soggetti aggiudicatori.
Quali sono i punti chiave?
- Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi tipo previsti nell'Allegato A.
- Gli offerenti e gli appaltatori devono presentare le schede tecniche contenute nell'Allegato B.
- Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti, con solidarietà nei confronti della stazione appaltante.
- Le quote delle garanzie, sia separate che unitarie, devono corrispondere all'importo complessivo garantito.
Appalti pubblici e concorrenza
Appalti pubblici e concorrenza
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 16 settembre 2022, n. 193 Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. (22G00201) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2022 (GU n.291 del 14-12-2022) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera c);
Visti gli articoli 103, commi 1, 6 e 9, e 104, commi 1 e 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi;
Visti gli articoli 24, comma 4 e 103, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di polizze assicurative richieste in materia di lavori, servizi e forniture;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Ritenuto di dover provvedere alla riunificazione della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in un unico provvedimento, nonché di estendere la fase di consultazione ad altri soggetti interessati;
Viste le note dell'ANIA e dell'ABI, con cui è stato espresso l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di testo normativo;
Sentiti l'ANAC, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'ANCE ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi n. 1820/2021, nell'Adunanza del 9 novembre 2021;
Visto il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, espresso con nota prot. n. 21283 del 17 giugno 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 13312 del 21 giugno 2022;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Oggetto e ambito di applicazione
N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. (Omissis).
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.» «Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura). - 1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.»
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.»
Note all'art. 1: