Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 – Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi ((e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud)), nonchè in…
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto-legge introduce disposizioni urgenti per contrastare le attività illecite legate ai rifiuti, in particolare nella "Terra dei fuochi", e per fornire assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi. La legge mira a rafforzare le sanzioni per l'abbandono e la gestione illecita dei rifiuti, inclusi i roghi tossici, e a garantire il supporto in situazioni di emergenza.
Per chi: Imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi; Chiunque abbandoni o depositi rifiuti, o li immetta nelle acque.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Altre disposizioni normative
- Articoli
- 3
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, con un focus sulla "Terra dei fuochi".
- Le sanzioni per l'abbandono, il deposito incontrollato e l'immissione di rifiuti nelle acque.
- L'assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza.
- La proroga dello stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche.
A chi si applica questa norma?
- Imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.
- Chiunque abbandoni o depositi rifiuti, o li immetta nelle acque.
- Titolari di imprese e responsabili di enti che gestiscono rifiuti.
- Conducenti di veicoli a motore utilizzati per l'abbandono di rifiuti.
- Popolazioni colpite da eventi calamitosi.
Quali sono i punti chiave?
- Le imprese di autotrasporto non iscritte all'Albo che commettono violazioni nella gestione dei rifiuti sono soggette a sospensione dall'Albo da quindici giorni a due mesi, o cancellazione in caso di reiterazione o recidiva.
- L'abbandono o il deposito di rifiuti (non pericolosi) è punito con ammenda da 1.500 a 18.000 euro; se fatto con veicoli a motore, si aggiunge la sospensione della patente da quattro a sei mesi.
- I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano rifiuti (non pericolosi) sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro.
- L'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro; se con veicolo a motore, si aggiunge il fermo del veicolo per un mese.
- L'abbandono di rifiuti non pericolosi che causa pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, o compromissione dell'ambiente, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- L'abbandono di rifiuti pericolosi è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con pene maggiori (da un anno e sei mesi a sei anni) se causa pericolo per la vita o l'ambiente.
- La confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato è prevista per i reati di gestione illecita di rifiuti, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
Altre disposizioni normative
Testo della legge
Testo della legge
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 ultimo aggiornamento all'atto: 07/10/2025 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi ((e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud)), nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00128) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2025 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in G.U. 07/10/2025, n. 233) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2025) (GU n.183 del 08-08-2025) aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell'ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il contributo di assistenza per l'autonoma sistemazione dei soggetti evacuati nelle zone colpite da gravi eventi calamitosi, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessità e urgenza di prorogare lo stato di emergenza in alcune zone della Regione Marche colpite da eccezionali eventi calamitosi verificatisi dal giorno 15 settembre 2022;
Vista l'esigenza di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro della difesa e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro della salute;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 255
ter (Abbandono di rifiuti pericolosi). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni 2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi((. Si applicano le disposizioni di cui)) al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.»;
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.»; ((6) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)")) ;
La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.»;
All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.»; ((3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni")) ;
Art. 259
ter (Delitti colposi in materia di rifiuti). - 1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.»