Decreto 4 ottobre 2021, n. 204 – Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Di che cosa tratta questa norma?
Questo decreto stabilisce le regole per la distribuzione degli incentivi economici destinati ai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che svolgono funzioni tecniche legate agli appalti pubblici.
Per chi: I dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i soggetti che svolgono funzioni tecniche e i loro collaboratori.
Dati essenziali
- Paese
- Italia
- Area del diritto
- Appalti pubblici e concorrenza
- Fonte
- normattiva.it
- Testo acquisito il
- Spiegazione aggiornata il
Che cosa regola questa norma?
- Le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo incentivi.
- Le funzioni tecniche che danno diritto all'incentivo.
- L'applicazione delle leggi e dei regolamenti nazionali e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri.
A chi si applica questa norma?
- I dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i soggetti che svolgono funzioni tecniche e i loro collaboratori.
Quali sono i punti chiave?
- Le amministrazioni aggiudicatrici destinano a un fondo risorse finanziarie non superiori al 2% dell'importo di lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
- L'ottanta per cento delle risorse finanziarie di questo fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.
- La ripartizione avviene secondo modalità e criteri previsti dalla contrattazione decentrata integrativa del personale, basata su un regolamento adottato dalle amministrazioni.
- Le attività che danno diritto all'incentivo includono la programmazione della spesa per investimenti, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione e il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, il ruolo di RUP, la direzione dei lavori o dell'esecuzione, il collaudo tecnico amministrativo o la verifica di conformità, e il collaudo statico.
Appalti pubblici e concorrenza
Appalti pubblici e concorrenza
Testo della legge
Testo della legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DECRETO 4 ottobre 2021, n. 204 Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (21G00227) note:
Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/2021 (GU n.289 del 04-12-2021) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;
Visto in particolare l'articolo 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»;
Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che «l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori.»;
Visto l'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.»;
Visto l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce «che il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»;
Visto l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale dispone che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, tra l'altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84, di adozione del «Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 10 maggio 2008;
Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio 2019, espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze sullo schema di regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;
Visto il nulla osta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2021;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che dispone la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
Vista la comunicazione effettuata in data 4 marzo 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 attestata con nota del 26 luglio 2021;
Vista la comunicazione effettuata in data 23 settembre 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1Oggetto
N O T E Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
Note all'art. 1: