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Art. 1228 Codice civile – Responsabilità per fatto degli ausiliari

Codice civile

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

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Giurisprudenza sull'Art. 1228 Codice civile

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