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Art. 1227 Codice civile – Concorso del fatto colposo del creditore

Codice civile

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

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Giurisprudenza sull'Art. 1227 Codice civile

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