Art. 1322 Codice civile – Autonomia contrattuale
In breve
L'art. 1322 c.c. stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Possono inoltre concludere contratti atipici, cioè non appartenenti a tipi con una disciplina particolare, a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.
Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.