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Art. 1322 Codice civile – Autonomia contrattuale

Codice civile

In breve

L'art. 1322 c.c. stabilisce che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Possono inoltre concludere contratti atipici, cioè non appartenenti a tipi con una disciplina particolare, a condizione che siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 1322 Codice civile

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