Art. 138 Codice civile – Altre infrazioni
È punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.
Articoli richiamati
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- Art. 93Pubblicazione
- Art. 98Rifiuto della pubblicazione
- Art. 99Termine per la celebrazione del matrimonio
- Art. 106Luogo della celebrazione
- Art. 107Forma della celebrazione
- Art. 108Inapponibilità di termini e condizioni
- Art. 109Celebrazione in un comune diverso
- Art. 110Celebrazione fuori della casa comunale
- Art. 112Rifiuto della celebrazione
- Art. 135Pubblicazione senza richiesta o senza documenti