Art. 107 Codice civile – Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione .
Articoli richiamati
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- Art. 143Diritti e doveri reciproci dei coniugi
- Art. 144Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
- Art. 147Obblighi dei coniugi verso i figli
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