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Art. 145 Codice civile – Intervento del giudice

Codice civile

In breve

In caso di disaccordo tra i coniugi, ciascuno può chiedere senza formalità l'intervento del giudice, che ascolta le opinioni dei coniugi e dei figli conviventi dai dodici anni, o anche prima se capaci di discernimento, cercando una soluzione concordata. Se ciò non riesce e il disaccordo riguarda la residenza o altri affari essenziali, su richiesta espressa di uno o entrambi i coniugi il giudice adotta la soluzione più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze della famiglia. In caso di mancato contributo ai bisogni familiari, il giudice provvede, su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'articolo 316-bis.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata. (321)322

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. (321)322

In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis. (321)322

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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