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Art. 147 Codice civile – Obblighi dei coniugi verso i figli

Codice civile · rubrica non ufficiale

In breve

Il matrimonio impone a entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli. Questo dovere va adempiuto rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis del codice civile, richiamato espressamente dalla norma come riferimento per la disciplina applicabile.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 147 Codice civile

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