Art. 156 Codice civile – Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
In breve
L'articolo 156 del Codice civile stabilisce che il giudice, pronunciando la separazione, riconosce al coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro quanto necessario al proprio mantenimento, se non dispone di redditi adeguati. L'importo si determina in base alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Resta comunque fermo l'obbligo di prestare gli alimenti. Alcuni commi dell'articolo sono stati abrogati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197. Se sopravvengono giustificati motivi, il giudice, su istanza di parte, può revocare o modificare i provvedimenti adottati.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.