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Art. 433 Codice civile – Persone obbligate

Codice civile

In breve

L'art. 433 del Codice civile stabilisce l'ordine delle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti: prima il coniuge, poi i figli (anche adottivi) o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, quindi i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi e gli adottanti, poi generi e nuore, suocero e suocera, infine fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4)i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 433 Codice civile

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