Art. 433 Codice civile – Persone obbligate
In breve
L'art. 433 del Codice civile stabilisce l'ordine delle persone tenute all'obbligo di prestare gli alimenti: prima il coniuge, poi i figli (anche adottivi) o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, quindi i genitori o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi e gli adottanti, poi generi e nuore, suocero e suocera, infine fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4)i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.(216)
Giurisprudenza sull'Art. 433 Codice civile
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2015-12-01
2013-11-18
2008-11-05
2000-01-12
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