Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 1742 Codice civile – Nozione

Codice civile

Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 1742 Codice civile

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.