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Art. 1743 Codice civile – Diritto di esclusiva

Codice civile

Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

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Giurisprudenza sull'Art. 1743 Codice civile

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