Art. 1895 Codice civile – Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Giurisprudenza sull'Art. 1895 Codice civile
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1983-06-02
1978-04-05
Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.