Art. 1894 Codice civile – Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Articoli richiamati
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- Art. 1892Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
- Art. 1893Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
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