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Art. 1916 Codice civile – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

Codice civile

In breve

L'assicuratore che ha pagato l'indennità subentra, fino all'importo pagato, nei diritti che l'assicurato aveva verso i terzi responsabili del danno. Questa surrogazione non opera, salvo in caso di dolo, se il danno è stato causato da figli, ascendenti, altri parenti o affini dell'assicurato stabilmente conviventi con lui, oppure da domestici. L'assicurato risponde verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le stesse disposizioni si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, ... dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. (41)

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 1916 Codice civile

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Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.