Art. 2041 Codice civile – Azione generale di arricchimento
In breve
Chi si è arricchito senza una giusta causa, a danno di un'altra persona, deve indennizzarla della corrispondente diminuzione patrimoniale, entro i limiti dell'arricchimento stesso. Se l'arricchimento riguarda una cosa determinata, chi l'ha ricevuta deve restituirla in natura, qualora essa esista ancora al momento della domanda.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.
Qualora l'arrichimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.
Giurisprudenza sull'Art. 2041 Codice civile
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2000-07-13
2000-02-21
1997-07-18
1983-03-08
1973-11-22