Art. 2054 Codice civile – Circolazione di veicoli
In breve
Chi guida un veicolo senza guida di rotaie deve risarcire il danno a persone o cose causato dalla circolazione del veicolo, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In caso di scontro tra veicoli, si presume, salvo prova contraria, che ciascun conducente abbia concorso in pari misura al danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario, o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, risponde insieme al conducente, salvo provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Tutti costoro rispondono comunque dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. 29
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.