Art. 2134 Codice civile – Norme applicabili al tirocinio
Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.
Giurisprudenza sull'Art. 2134 Codice civile
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1970-01-29