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Art. 2135 Codice civile – Imprenditore agricolo

Codice civile

In breve

È imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali o attività connesse. Coltivazione, selvicoltura e allevamento sono attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, vegetale o animale, o di una sua fase necessaria, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o acque dolci, salmastre o marine. Sono connesse, se svolte dallo stesso imprenditore, le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento, e la fornitura di beni o servizi mediante utilizzo prevalente di attrezzature o risorse aziendali agricole, incluse valorizzazione del territorio e ricezione od ospitalità come definite dalla legge.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. 271

(133a)

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2135 Codice civile

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