Art. 2169 Codice civile – Rinvio
Sono applicabili alla colonia parziaria le norme dettate per la mezzadria negli articoli 2145, secondo comma, 2147, secondo comma, 2149, 2151, secondo comma, 2152, 2155, 2156, 2157, 2159, 2160 e 2163, nonché quelle concernenti la tenuta e l'efficacia probatoria del libretto colonico, qualora le parti l'abbiano d'accordo istituito.
Articoli richiamati
11
- Art. 2145Diritti ed obblighi del concedente
- Art. 2147Obblighi del mezzadro
- Art. 2149Divieto di subconcessione
- Art. 2151Spese per la coltivazione
- Art. 2152Miglioramenti
- Art. 2155Raccolta e divisione dei prodotti
- Art. 2156Vendita dei prodotti
- Art. 2157Diritto di preferenza del concedente
- Art. 2159Scioglimento del contratto
- Art. 2160Trasferimento del diritto di godimento del fondo
- Art. 2163Assegnazione delle scorte al termine della mezzadria