Art. 2152 Codice civile – Miglioramenti
Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.
La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.
Giurisprudenza sull'Art. 2152 Codice civile
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1971-12-10
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