Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2152 Codice civile – Miglioramenti

Codice civile

Il concedente che intende compiere miglioramenti sul podere deve valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica che siano forniti della necessaria capacità lavorativa, e questi sono tenuti a prestarlo verso compenso.

La misura del compenso, se non è stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi, è determinata dal giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2152 Codice civile

1

Articoli che richiamano questo articolo

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.