Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2188 Codice civile – Registro delle imprese

Codice civile

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2188 Codice civile

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.