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Art. 2194 Codice civile – Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione

Codice civile

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

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