Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2195 Codice civile – Imprenditori soggetti a registrazione

Codice civile

In breve

L'articolo 2195 del Codice civile impone l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese agli imprenditori che svolgono attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, acqua o aria, attività bancaria o assicurativa, oppure attività ausiliarie rispetto a queste. Inoltre, salvo diversa indicazione, le norme di legge riferite alle attività e alle imprese commerciali si applicano a tutte le attività elencate e alle imprese che le esercitano.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2195 Codice civile

9

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.