Art. 2222 Codice civile – Contratto d'opera
In breve
La norma stabilisce che quando una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione verso il committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV del codice civile.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
Giurisprudenza sull'Art. 2222 Codice civile
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1996-02-19