Art. 2447-bis Codice civile – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
Articoli che richiamano questo articolo
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- Art. 2350Diritto agli utili e alla quota di liquidazione
- Art. 2424Contenuto dello stato patrimoniale
- Art. 2427Contenuto della nota integrativa
- Art. 2447-terDeliberazione costitutiva del patrimonio destinato
- Art. 2447-sexiesLibri obbligatori e altre scritture contabili
- Art. 2447-septiesBilancio
- Art. 2447-noviesRendiconto finale
- Art. 2447-deciesFinanziamento destinato ad uno specifico affare