Art. 2447-sexies Codice civile – Libri obbligatori e altre scritture contabili
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori . . . tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
Articoli richiamati
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- Art. 2214Libri obbligatori e altre scritture contabili
- Art. 2447-bisPatrimoni destinati ad uno specifico affare
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