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Art. 2474 Codice civile – Capitale sociale

Codice civile

La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.

Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.

Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.

Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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