Art. 2496 Codice civile – Riduzione del capitale
La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le società per azioni.
Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, è quello indicato nell'art. 2474.
In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote.
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