Art. 250 Codice civile – Riconoscimento
In breve
La norma stabilisce che il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto da madre e padre, anche se già coniugati con altri all'epoca del concepimento, congiuntamente o separatamente. Se il figlio ha compiuto quattordici anni, serve il suo assenso. Se non li ha compiuti, occorre il consenso dell'altro genitore che abbia già riconosciuto, consenso che non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio; in caso di rifiuto si ricorre al giudice, che può adottare provvedimenti urgenti e poi decidere su affidamento, mantenimento e cognome. Il riconoscimento non può essere fatto da genitori minori di sedici anni, salvo autorizzazione del giudice che valuti le circostanze e l'interesse del figlio.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.
Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.
Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262. (321)322
Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.