Art. 2621 Codice civile – False comunicazioni sociali
In breve
La disposizione punisce con la reclusione da uno a cinque anni, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico fatti materiali rilevanti non veri, oppure omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. La stessa pena si applica se falsità od omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi .